MINISTERO DELLA SANITÀ DECRETO 8 giugno 2001
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 05-07-2001
Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 111, di attuazione della
direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare;
Visto il decreto del Ministro della sanità 10 luglio 1982, concernente
l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1982, n°217;
Vista la legge n° 548 del 1993;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n° 124, in particolare l'art. 2,
comma 3;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n° 500 "Regolamento
concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE ella Commissione del 14
maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE
del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di
proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Sentito il parere della conferenza Stato-regioni, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n°281;
Preso atto della produzione e commercializzazione di prodotti destinati ad una
alimentazione particolare per persone affette da malattie metaboliche congenite,
da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, da
fibrosi cistica del pancreas, per le quali la dietoterapia rappresenta
intervento irrinunciabile;
Preso atto che pur essendo l'allattamento al seno la migliore forma di
alimentazione per il neonato, nel caso di madri sieropositive per HIV, si rende
necessario evitarlo per la possibile trasmissione materno-infantile della
predetta infezione;
Considerato che è opportuno rendere uniformi i procedimenti di certificazione
relativi alle malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica del pancreas e
morbo celiaco, nonché rivedere i sistemi distribuzione, erogazione e
rimborsabilità degli specifici prodotti destinati ad una alimentazione
particolare al fine del contenimento dei costi al Servizio sanitario nazionale;
Considerato che la popolazione affetta da morbo celiaco è in progressivo
aumento;
Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai carboidrati
deve essere superiore al 55% dell'apporto energetico totale, come indicato nel
piano sanitario 1998-2000; inclusi i carboidrati complessi naturalmente privi di
glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi;
Considerato che in una dieta equilibrata, i carboidrati includono quelli
complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e
legumi, nonché quelli derivati da grano, orzo, segale e avena provenienti da
pane, pasta e farina;
Considerato che l'apporto energetico totale va distinto per fasce di età e sesso
e che nella dieta usuale pane e pasta forniscono una quota di carboidrati
superiore a riso, patate, mais e legumi;
Considerato che risulta difficile definire dei fabbisogni specifici per le
malattie metaboliche congenite, data la loro eterogeneità, nonché per la
condizione di nato da madre sieropositiva per HIV;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra
nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:
a) malattie metaboliche congenite;
b) fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o muco viscido si, ai
sensi della legge n° 548/1993;
e) morbo celiaco, compresa la variante
clinica della dermatite erpetiforme.
2. L'erogazione di sostituti del latte materno rientra nei livelli essenziali di
assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al
compimento del sesto mese di età.
Art. 2. Accertamento e certificazione
1. Le patologie di cui ali'art. 1, comma 1, sono accertate e certificate dai
centri di riferimento a tal fine individuati dalle regioni.
2. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, è accertata e certificata da uno
specialista del Servizio sanitario nazionale dipendente o convenzionato.
3. Le relazioni diagnostiche predisposte in sede di primo accertamento delle
patologie di cui al comma 1, indicano il regime dietetico appropriato, anche in
relazione all'età. I centri di riferimento adeguano il regime dietetico dei
pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 1, in relazione alle condizioni
cliniche ed all'età.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità con le quali i
soggetti di cui al comma 2 comunicano gli accertamenti eseguiti alle aziende
unità sanitarie locali di appartenenza degli assistiti.
Art. 3. Morbo celiaco, compresa la variante
clinica della dermatite erpetiforme
1. La tabella 1 indica, per sesso e per fascia di età, il fabbisogno calorico
totale e la quota, pari al 35%, da soddisfare con i prodotti senza glutine per i
soggetti affetti da morbo celiaco. La tabella riporta altresì i corrispondenti
tetti di spesa mensili a carico del Servizio sanitario nazionale, calcolati
sulla base dei prezzi medi dei prodotti ed incrementati di una percentuale pari
al 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali.
2. L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le
persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante
clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti destinati ad una
alimentazione particolare, nei limiti di spesa mensile indicati nella tabella 1.
Contestualmente, l'azienda rilascia alle stesse persone 12 buoni o altro
"documento di credito" - anche di tipo magnetico - di valore pari ai citati
tetti di spesa, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso
i fornitori convenzionati di cui ali'art. 6.
3. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui ali'art. 7, comma 1,
le regioni e le province autonome, anche in forma consorziata, determinano i
valori massimi di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto
sul proprio territorio dei singoli prodotti di cui al presente articolo inclusi
nel medesimo registro. Contestualmente, le regioni aggiornano i tetti di spesa
mensili.
Art. 4. Nati da madri sieropositive per HIV
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, sulla base
della certificazione di cui all'art. 2, comma 2, prescrive i sostituti del latte
materno inclusi nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un
fabbisogno non superiore a trenta giorni.
2. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1,
le regioni e le province autonome, anche in forma consorziata, determinano i
valori massimi di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto
sul proprio territorio dei singoli prodotti di cui al presente articolo.
Art. 5. Malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica del pancreas
1. L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le
persone alle quali è stata certificata una malattia metabolica congenita o la
fibrosi cistica del pancreas a fruire dei prodotti destinati ad una
alimentazione particolare a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Salvo diversa disciplina regionale, il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta, sulla base della certificazione di cui all'art. 2,
comma 1, e del regime dietetico di cui all'art. 2, comma 3, prescrive alle
persone autorizzate i prodotti destinati ad una alimentazione particolare
inclusi nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non
superiore a trenta giorni.
3. Le regioni possono stabilire modalità organizzative ed erogative, nonché
tetti di spesa mensili per le singole patologie.
Art. 6. Modalità di erogazione
1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di
riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende
unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive
all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende
unità sanitarie locali.
Art. 7. Registro nazionale
1. Presso la direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti
e della nutrizione è istituito il registro nazionale dei prodotti destinati ad
un'alimentazione particolare erogati nelle singole regioni a carico del Servizio
sanitario nazionale con le indicazioni delle modalità erogative scelte dalle
regioni. Le modalità tecniche di realizzazione di detto registro sono stabilite
dal Ministero della sanità d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali attivano adeguati sistemi di
controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni dei prodotti destinati ad
un'alimentazione particolare erogati sul proprio territorio e sul conseguente
andamento della spesa.
Art. 8. Tutela dei dati personali
1. Alle procedure di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 9. Abrogazione
1. Il decreto del Ministro della sanità lo luglio 1982, e la successiva
modificazione, concernenti l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai
prodotti dietetici sono abrogati. Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2001 II Ministro: Veronesi
All. 1
FABBISOGNO |
TETTO DI SPESA |
|||||
TOTALE | 35% | |||||
M | F | M | F | M | F | |
6 mesi - 1 anno | 900 | 900 | 315 | 315 |
86 |
86 |
Fino a 3.5 anni | 1300 | 1300 | 455 | 455 | 120 | 120 |
Fino a 10 anni | 2000 | 2000 | 700 | 700 | 182 | 182 |
Età adulta | 3000 | 3000 | 1050 | 770 | 270 | 190 |