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Associazione per
l’aiuto ai Giovani Diabetici |
L'A.G.D. Grosseto
e' affiliata al Centro nazionale volontariato
Associazione costituita con deposito statuto all’ Uff.Reg. Grosseto il 30/1/1980 al n°439 e atto notarile NOTAIO CASALI DE ROSA GR del 19/03/81 registrato il 6/4/81 al n° 1275
STATUTO, come da modifiche approvate nell’Assemblea Generale del 7 Aprile 2002Art.1) DENOMINAZIONE
.E’ costituita una Associazione
denominata A.G.D. Associazione per l’aiuto ai Giovani Diabetici, Grosseto
Art.2) SEDE La sede legale dell’associazione
e’ presso l’abitazione del presidente pro tempore
Art.3) DURATA La durata dell’associazione
è fissata al 31/12/2020. Tale termine potrà essere prorogato con delibera
dell'Assemblea anche prima della scadenza..
Art.4) SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi:
Art.5) INDIRIZZI l’associazione,
pur ponendo particolare attenzione alla tutela del diabete con insorgenza
pediatrica, promuove attivita’ educative ed assi-stenziali rivolte a tutti i
soggetti diabetici secondo quando indicato all’articolo 4
Art.6) PATRIMONIO Il
patrimo-nio dell’Associazione è costituito dai contributi annuali degli
associati e dalle elar-gizioni dei simpatizzanti e sostenitori, da iniziative di
carattere promozionale nonché da contributi di enti o istituzioni pubbliche.. L
’esercizio finan-ziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. La perdita
della qualifica di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul
patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Art.7) MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
L’adesione all’associazione è aperta a tutti i cittadini italiani che si
impegnano a perseguire gli scopi previsti dal pre-sente statuto. La qualifica di
associato si acquisisce, su parere favorevole del consiglio direttivo, versando
la quota associativa la cui misura annua minima è fissata in € 50 per ogni
associato. La misura di questo contributo potra' essere elevata dall’assemblea
dei soci
Art.8) DIRITTI ED OBBLIGHI DE-GLI ASSOCIATI
I soci hanno diritto di
partecipare alle Assemblee
di votare direttamente o per delega
di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
I soci hanno l'obbligo di
rispettare le norme del presente statuto
di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.
La qualifica di socio viene meno in seguito a:
rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
morte o perdita della capacità di agire
per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito cos’ì come meglio specificato all’articolo 15
ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Vice Presidente
il Collegio dei revisori
il Collegio dei probiviri.
Art.9) ASSEMBLEA l’assemblea è composta da tutti gli asso-ciati in regola con il versamento della quota associativa
Delibera a maggioranza semplice sulla
relazione annuale del presidente, sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla
modifica della quota associativa, sulle modifiche allo statuto e sullo
scioglimento dell’associazione. Inoltre, ogni tre anni provvede all’elezione
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri
In caso di scioglimento dell’associazione indica l’associazione e/o la
federazione per il diabete giovanile a cui devolvere il patrimonio residuo
Art.10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall’Assemblea degli associati tra i propri componenti
Art.11) IL PRESIDENTE Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza dei voti
convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo,
Art.12) IL Vice PRESIDENTE Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza dei voti
Art.13) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea degli associati tra i propri componenti
È convocato in sede di esame del bilancio consuntivo da parte del consiglio direttivo ed in sede assembleare per certificare il bilancio
Art.14) COLLEGIO DEI PROBIVIRI E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci che durano in carica per tre anni ed elegge un presidente nel proprio ambito. Ha la funzione di dirimere eventuali controversie tra l’associazione ed i soci o viceversa e de-li-bera su argomenti di natura regolamentare sottoposti dal C.D.
Art.15) Tutte le cariche associative nonche' tutte le prestazioni degli aderenti, per il perseguimento dei fini statutari, sono fornite per soli fini di solidarietà in modo personale, spontaneo e gratuito. Potranno essere rimborsate dall’ associazione solo le spese effettivamente sostenute per l’attività pre-stata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea Generale. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge quadro sul volontariato.
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c/c postale n°14443535