AZIENDA SANITARIA LOCALE 9 - GROSSETO |
Regolamento di attuazione dell'accordo fra l'Azienda Sanitaria di Grosseto, l'Associazione Sindacale Titolari di Farmacia di Grosseto e la C.I.S.P.E.L.-Toscana per la Provincia di Grosseto in applicazione alle delibere della Giunta Regionale Toscana n. 113 del 20.2.2006 [+ ALL. A ] e n. 647 del 4.8.2008 [ + ALL. A ] per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate degli ausili medici per gli assistiti affetti da diabete.
1.Prodotti
Il presente regolamento è riferito ai prodotti di cui al listino regionale
previsto all'articolo 3 dell'allegato A della DGRT 113/06 e successive
integrazioni e modifiche.
Le farmacie gestiscono in proprio tali prodotti e li consegnano agli assistiti
autorizzati secondo le specifiche della ASL 9.
2.Sistema informativo e organizzazione
......... omissis ......
......... omissis ......
1. l'accesso alla assistenza integrativa regolamentata dalla DGRT 113/06 è
attivato da una prescrizione medica;
2. la prescrizione medica di cui al punto 1) viene "autorizzata'' dai competenti
Presidi della Azienda Sanitaria e trasformata in un piano terapeutico
........... a scadenza predefinita (massimo dodici mesi) ;
3. l'Azienda Sanitaria indica la tipologia dei prodotti sulla base dell'allegato
A della DGRT 113/06, la durata del piano e le quantità mensili che dovranno
essere compatibili con i confezionamenti standard dei prodotti in commercio
(strisce reattive, siringhe e lancette pungidito) per i quali non è consentito
lo sconfezionamneto; limitatamente al dispositivo medico aghi per penna è
consentito lo sconfezionamento per consentire la consegna al paziente delle
esatte quantità mensili autorizzate nel piano terapeutico;
4. il piano terapeutico di cui al punto 2) viene consegnato agli assistiti (o
loro delegati) e consente l'accesso alla erogazione dei prodotti autorizzati
presso qualsiasi farmacia convenzionata della Azienda Sanitaria di Grosseto
5. all'assistito sono consegnate inoltre tante contromarche quanti sono i mesi
di validità del piano terapeutico
6. il rinnovo del piano terapeutico o sue variazioni, sono di nuovo
"autorizzate" mediante prescrizione medica.
3.FarmacieConvenzionate
Le Farmacie pubbliche e private ed i dispensari farmaceutici devono:
1. erogare al pubblico, dietro autorizzazione specifica della ASL 9, i materiali
previsti nel)' allegato A-Diabete alla DGRT 113/06 e successive integrazioni e
modifiche. La autorizzazione della ASL 9 è effettuata sulla base della
denominazione comune riportata nel predetto listino regionale e successive
integrazioni intervenute, è inoltre cura delle singole farmacie concordare con
il paziente lo specifico prodotto commerciale da questo richiesto.
2. non è consentito alle farmacie dispensare agli assistiti quantitativi
eccedenti il fabbisogno mensile autorizzato nel piano terapeutico/buono di
consegna; eventuali eccezioni devono essere evidenziate e giustificate.
3. al momento della consegna dei prodotti, deve essere compilato un apposito
modulo di dispensazione ( allegato 4 ) nel quale devono essere evidenziati i
prodotti consegnati e le quantità,
· una contromarca mensile
· le fustelle con codice a barre di tutti i prodotti consegnati (strìsce
reattive, siringhe e lancette pungidito); per il dispositivo medico aghi per
penna per il quale è consentito lo sconfezionamneto deve essere indicato il
codice MinSan del prodotto ( A9 ) ed il numero dei pezzi dispensati;
· la firma per ricevuta, di chi ha ritirato i prodotti stessi;
4. dare la possibilità agli assistiti di accedere alla erogazione dei prodotti
oggetto del presente regolamento durante tutto l'orario di apertura delle
farmacie, mettendo a disposizione degli assistiti un farmacista per tutte le
richieste di spiegazioni e/o consigli riguardo all'impiego dei prodotti
autorizzati;
5. non richiedere nessuna compartecipazione finanziaria
agli assistiti per i predetti servizi.
6. consegnare mensilmente alla Azienda Sanitaria la fattura quietanzata
(allegato 5 "Fattura") corredata dei moduli di dispensazione. Il corrispettivo
richiesto a rimborso deve essere riportato nella distinta contabile
riepilogativa (dcr) sommato ai corrispettivi richiesti a rimborso per altre
forme di assistenza integrativa erogate.
4. Azienda Sanitaria di Grosseto ......omissis
5. Modalità distributive
I prodotti oggetto dell'accordo, se autorizzati dalla ASL 9 di
Grosseto, devono essere messi a disposizione del paziente al momento della
presentazione per il ritiro in farmacia.
Nel caso di momentanea assenza dei prodotti nella farmacia stessa, questa li
metterà a disposizione del paziente nel più breve tempo possibile, comunque di
norma non oltre il terzo giorno dalla presentazione stessa.
Le Farmacie convenzionate si impegnano a concorrere alla elaborazione di un
progetto aziendale per forme di erogazione a domicilio dei prodotti per
l'assistenza del paziente diabetico qualora il paziente stesso sia definito
"fragile", secondo criteri di individuazione messi a punto dai servizi aziendali
con la partecipazione dei rappresentanti delle stesse farmacie; le parti
concordano di definire il progetto entro tre mesi dalla data di approvazione del
presente Regolamento.
6. Attività di controllo e vigilanza
Le U.O. Farmaceutica Territoriale della ASL 9 di Grosseto deve :
1) effettuare i controlli sui moduli di dispensazione e sul sistema nel suo
intero, trasmettendo i casi oggetto di contestazione alla Commissione per il
monitoraggio, verifica e controllo già operante per l’Accordo di distribuzione
per conto (DPC) dei farmaci;
2) la stessa Commissione (integrata dai rappresentanti
delle Associazioni dei pazienti per le patologie oggetto della assistenza di cui
al presente regolamento ) può proporre modifiche al presente regolamento
in funzione di casistica non prevista dallo stesso.
3) attivare indagini a campione sulla qualità e tempestività del servizio reso
agli utenti dalle farmacie convenzionate evidenziando eventuali criticità.
4) analizzare i dati delle autorizzazioni e della lettura ottica dei moduli di
dispensazione
5) in caso di accertata irregolarità nella consegna dei prodotti e/o
comportamenti reiteratamente scarsamente collaborativi, la Commissione per il
monitoraggio, verifica e controllo dell'accordo con le farmacie può irrogare le
seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) non ammissione al pagamento della quote di spettanza;
c)esclusione definitiva dal servizio con notifica a tutto il personale sanitario
coinvolto nell'assistenza
integrativa.
La Commissione, inoltre, segnala alla Direzione Generale della ASL eventuali
inosservanze dell'Accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti per i
provvedimenti intemi di conseguenza
7. Rapporti economici. ...........omissis
8. Decorrenza.
Le modalità di distribuzione previste nel presente regolamento sono applicate
agli assistiti con piano di trattamento scaduto o con nuovo piano di trattamento
a far data dal 1 dicembre 2008 .
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Note a margine:
In sede di "conferenza stampa" tenuta dalla Dirigenza ASL, è stato chiarito che il presente accordo non prevede alcuna variazione nella distribuzione del materiale utilizzato dai portatori di microinfusore.