Legge regionale 24 novembre 2003, n.
36 (BUR n. 112/2003) - Testo storico
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITÀ
DIABETOLOGICHE
Art. 1 –
Finalità e istituzione della Commissione regionale per
le attività diabetologiche.
1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di
prevenzione e cura del diabete mellito, la Regione
del Veneto istituisce, presso la Segreteria
regionale competente in materia di sanità e servizi
sociali della Giunta regionale, la Commissione
regionale per le attività diabetologiche di seguito
chiamata Commissione.
2. La Commissione promuove l'erogazione agli utenti
di prestazioni uniformi in tutto il territorio
regionale, tramite la migliore utilizzazione delle
risorse disponibili e la valutazione dell'efficacia
dei mezzi di erogazione delle attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della
patologia diabetica adulta e pediatrica utilizzati.
Art. 2 - Compiti della
Commissione regionale per le attività diabetologiche.
1. La Commissione è organo consultivo e di proposta
della Giunta regionale per le funzioni di
programmazione e coordinamento generale delle
attività di prevenzione, cura e riabilitazione del
diabete mellito relativamente:
a) agli standard operativi di funzionamento per le
attività erogate;
b) ai protocolli per la prevenzione, diagnosi e
terapia del diabete mellito e delle sue complicanze,
nonché ai modelli standard di comunicazione;
c) al piano degli interventi operativi, quali la
predisposizione delle mappe di rischio;
d) alle attività di formazione ed aggiornamento del
personale medico, infermieristico, tecnico
assistenziale da inserire nei programmi di
formazione ed aggiornamento permanente del personale
del ruolo sanitario regionale;
e) alla ricerca epidemiologica;
f) al controllo di qualità delle prestazioni erogate
dal sistema di intervento;
g) ai contenuti e strumenti didattici da utilizzare
nella rete di intervento regionale per le attività
di educazione rivolte ai pazienti diabetici ed alle
rispettive famiglie;
h) allo studio di fattibilità di progetti ed azioni
programmate dirette ad affrontare la malattia
diabetica secondo contributi polispecialistici
pluridisciplinari ed in linea con le più moderne
tecniche e metodiche terapeutiche.
2. La Commissione svolge compiti di monitoraggio e
valutazione delle attività previste dall’articolo 5.
3. La Commissione presenta ogni anno alla Giunta
regionale una relazione sull’attività svolta e
formula eventuali proposte per migliorare il
servizio sanitario e assistenziale nonché una
relazione finale sull’attività effettuata nel
triennio. Copia delle relazioni è trasmessa al
Consiglio regionale.
Art. 3 - Composizione della Commissione.
1. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale,
sentita la commissione consiliare competente, ed è
formata da:
a) L’Assessore regionale alla sanità, o suo
delegato, con funzioni di presidente;
b) i responsabili rispettivamente del centro di
riferimento regionale per il diabete mellito in età
adulta ed evolutiva;
c) due responsabili di strutture specialistiche,
semplici o complesse, indicati dalle società
scientifiche;
d) due responsabili delle associazioni di pazienti
diabetici, uno per gli adulti ed uno per l'età
evolutiva;
e) un rappresentante degli infermieri iscritti
all'associazione Operatori sanitari diabetologi
italiani (OSDI);
f) un dietista, due medici di medicina generale, un
pediatra di libera scelta.
Art. 4 - Convocazione della Commissione e sua durata.
1. La Commissione viene convocata, dal presidente
con cadenza almeno bimestrale o su richiesta di
almeno un terzo dei componenti.
2. La Commissione rimane in carica tre anni.
Art. 5 - Attività a favore dei diabetici.
1. L’attività a favore dei diabetici è realizzata,
in conformità alla programmazione socio sanitaria
regionale e operando in integrazione tra
l’assistenza specialistica e quella territoriale,
secondo il seguente schema organizzativo:
a) al medico di medicina generale, o al pediatra di
libera scelta, è affidato il compito di:
- prevenire la malattia diabetica individuando
i soggetti a rischio e predisponendo su di essi
opportuni esami di controllo;
- formulare la diagnosi di diabete mellito e
programmare, per il diabetico non insulino -
trattato, una adeguata periodica valutazione
clinica;
- prescrivere la corretta terapia e
trasmettere al diabetico le conoscenze utili per
l'autocontrollo e l'autogestione, anche fornendo
indicazioni sulle raccomandazioni nutrizionali
per il diabete e sui principi per una corretta
alimentazione;
- sorvegliare gli effetti collaterali della
terapia ipoglicemizzante e le interferenze della
stessa con altre terapie in corso;
- inviare il paziente diabetico alla struttura
specialistica di diabetologia per consulenze su
specifici problemi e particolari situazioni
morbose che necessitino di adeguato supporto
clinico diagnostico, nonché per un'educazione
comportamentale e gestionale della malattia
operata da personale sanitario qualificato;
- assicurare adeguata assistenza domiciliare
al diabetico non deambulante ed attivare
l'assistenza domiciliare integrata quando
necessario;
- disporre l’invio dei pazienti alle
iniziative di socializzazione, quali campi
scuola, per finalità educativo-terapeutiche;
b) alle strutture specialistiche di diabetologia,
presenti in ogni ULSS è affidato il compito di:
- effettuare le prestazioni sui pazienti
diabetici a loro indirizzati dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera
scelta;
- predisporre azioni per una completa
valutazione degli aspetti peculiari della
sindrome metabolica;
- predisporre azioni di tipo diagnostico
preventivo per la ricerca e il controllo
periodico di eventuali complicanze secondarie
nei confronti di tutti i diabetici in regime
ambulatoriale, day hospital e di
ospedalizzazione domiciliare;
- predisporre azioni volte ad assicurare le
consulenze specialistiche all’interno
dell’ospedale;
- organizzare percorsi educativi e campi
scuola, per abituare i bambini all’autocontrollo
alimentare e terapeutico.
2. Le strutture specialistiche di cui al comma 1
hanno al loro interno:
a) un servizio ambulatoriale, con ampio orario di
accesso, presso il quale vengono effettuati visite
ed esami correlati alla malattia ed alle sue
complicanze che effettua servizio di consulenza
urgente per i pazienti inviati direttamente dal
pronto soccorso;
b) un’attività di day hospital o di percorsi
diagnostico terapeutici, presso la quale sono
effettuate azioni che richiedono una particolare
sorveglianza clinica o l’impiego di farmaci di
esclusivo uso ospedaliero o il trattamento di
emergenze metaboliche acute o l’esecuzione di
attività ad alta integrazione con unità
specialistiche esterne alla struttura diabetologica.
Art. 6 -
Associazioni di volontariato.
1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla
presente legge il medico di medicina generale, o il
pediatra di libera scelta e le strutture
specialistiche di diabetologia si avvalgono della
collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di
volontariato nelle forme e nei limiti previsti
dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7 -
Oneri finanziari.
1. Alle spese di natura corrente connesse al
funzionamento della Commissione per le attività
diabetologiche, quantificate in euro 5.000,00 a
decorrere dall’esercizio 2004, si provvede con le
risorse allocate sull’u.p.b. U0140 “Obiettivi di
piano per la sanità”, iscritta nello stato di
previsione della spesa del bilancio 2004 e
pluriennale 2004-2006.
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