A.G.D.A.L. – Associazione per l’Assistenza ai Giovani ed Adulti Diabetici dell’Area Livornese – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS.

STATUTO ASSOCIATIVO
approvato il 10 marzo 2007

C.Fiscale 80018740490

  Art.1  -  DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione denominata A.G.D.A.L. – Associazione per l’Assistenza ai Giovani ed Adulti Diabetici dell’Area Livornese,organizzazione apartitica,non lucrativa di utilità sociale ONLUS.    

    Per semplificazione ,detta associazione,potrà essere citata con la sigla A.G.D.A.L. -Livorno Onlus.

 Art. 2  - SEDE

La sede dell’Associazione è presso il domicilio del presidente pro tempore.

Attualmente in via G. Anzillotti, 30 – 57124  LIVORNO

 

Art. 3  -  DURATA

L’Associazione nata a Livorno l’8 maggio 1978  ha durata illimitata.

 Art. 4  - SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Il fine statutario dell’Associazione è quello di fornire una informazione sempre più aggiornata e una assistenza volontaria rivolta a tutti i  soggetti con diabete anche se non soci, mediante :

-          la promozione e diffusione con ogni mezzo della conoscenza del Diabete, dei suoi fattori scatenanti e dei mezzi di prevenzione , trattamento e cura ;

-          la sensibilizzazione degli organi politici, amministrativi ed in particolare quelli sanitari al fine di migliorare l’assistenza sociale e medica ;

-          la promozione di iniziative di Educazione Sanitaria,Campi di istruzione per giovani, Corsi, Convegni,Conferenze,Pubblicazioni ed ogni altra forma di aggiornamento e informazione generale,in forma pubblica o privata con gestione diretta o mediante collaborazioni e convenzioni con enti pubblici ;

-          la fornitura di assistenza e consulenza sanitaria diretta ed indiretta, con mezzi propri o mediante convenzioni con professionisti ed organi sanitari ;

-          la realizzazione di programmi di interesse locale , regionale e nazionale , mediante apposite convenzioni con la Regione, gli Enti Locali ed altri Enti Pubblici.

-          la collaborazione con altre realtà locali, regionali e nazionali.

E’ vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 Art. 5  - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi annuali degli associati, dalle elargizioni di simpatizzanti, da donazioni , da contributi di enti  pubblici e privati,da rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati, dai beni mobili ed immobili , ecc.

L’ esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno con l’obbligo di redigere entro quattro mesi il bilancio o il rendiconto annuale.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione , a meno che la destinazione  o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura .

E’ obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ obbligatorio devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità,sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,comma190,della legge 23/12/1996 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 Art. 6 - SOCI DELL’ASSOCIAZIONE – QUOTA SOCIALE

Possono aderire all’Associazione tutti i coloro che si sentono motivati e che si impegnano a perseguire gli scopi statutari. La qualifica di Socio effettivo si acquisisce su parere favorevole del Consiglio Direttivo e versando la quota associativa annuale,attualmente stabilita in Euro sedici.

La qualifica di Socio sostenitore si acquisisce versando una quota annuale non inferiore a Euro trenta e ne è esclusa l’eleggibilità alle cariche rappresentative.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale e deve essere versata entro il 30 giugno ; non è frazionabile ne restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea ne prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 Art. 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle attività dell’Associazione , alle Assemblee , di votare direttamente o per delega, di recedere dall’appartenenza all’Associazione.  I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti, di pagare le quote sociali ed i contributi fissati dall’Assemblea e di prestare l’attività preventivamente concordata.

Art. 8 -  RECESSO ED ESCLUSIONE

I soci cessano di appartenere all’Associazione per decesso o per motivata richiesta scritta o quando si rendano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota sociale.

I soci possono essere espulsi, secondo valutazioni oggettive del Consiglio Direttivo e con il voto favorevole di più della metà del numero dei Consiglieri, per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;

- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione o non partecipino alle attività della stessa.

L’associato può ricorrere comunque al collegio dei Probiviri.

Art. 9  - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono :

l’Assemblea - il Consiglio Direttivo - il Presidente - il V. Presidente - il Segretario - il Tesoriere - il Segretario - il Collegio dei Revisori - il Collegio dei Probiviri.

L’Associazione tiene i libri degli Associati, delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

L’inventario dei beni va aggiornato e tenuto in sede a disposizione degli Associati.

Art. 10  - ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo deliberante ed è composta da tutti gli associati.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.  

La convocazione dell’Assemblea deve avvenire mediante comunicazione diretta a ciascun socio almeno 15 giorni prima del giorno fissato. La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno,  il luogo, la data e l’ora della riunione in prima e seconda convocazione.

Ogni componente può rappresentare al massimo due soci con delega scritta ed il voto è valido purché coloro che hanno delegato siano in regola con la quota sociale.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, approvare o respingere richieste di modifica dello statuto, l’ammontare delle quote associative , ratificare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ,ratificare l’allontanamento dei soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea,comprese le modifiche allo statuto,  sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L’ Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo  eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a sette.

I Consiglieri debbono essere o genitori di giovani con diabete o adulti con diabete.

I Consiglieri durano in carica (3) tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce , su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro 20gg dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti :

-          fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione ;

-          sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali ;

-          determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea, promovendone  e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa ;

-          stabilire rapporti di collaborazione e di lavoro ;

-          eleggere il Presidente ,il vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;

-          accogliere o rigettare le richieste di nuovi soci;

-          stabilire l’espulsione dei soci.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. 

Il Consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decade automaticamente dall’incarico ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire ad uno o più Consiglieri esclusive e ben individuate deleghe.

Art. 12 - PRESIDENTE

Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti nei confronti dei terzi ed ha facoltà di stare in giudizio per l’Associazione.  Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 13 - VICE PRESIDENTE

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 14 – TESORIERE

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.Ha compiti tecnico-amministrativi,tiene e verifica cassa e contabilità,registra entrate e uscite su apposito libro,predispone i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 15 - SEGRETARIO

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci non consiglieri . Coadiuva il Presidente per l’attuazione delle iniziative e per ogni attività deliberata dal Consiglio. Assiste il Consiglio nelle riunioni  verbalizzandone le delibere , il suo voto è puramente consultivo.

Promuove ed organizza le convenzioni con gli Enti pubblici e la Regione su mandato e controllo del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Esso elegge nel suo seno un Presidente.  Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e redige una relazione sui bilanci annuali. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo solo con voto consultivo.

Art. 17 – COLLEGIO PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Ha funzione di dirimere eventuali controversie tra l’Associazione ed i soci e viceversa.  Delibera insindacabilmente su argomenti di natura regolamentare sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 18 – PRESTAZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche associative , nonché tutte le prestazioni degli aderenti , per il conseguimento dei fini statutari , sono fornite per soli fini di solidarietà in modo personale , spontaneo e gratuito.

Saranno rimborsate dall’Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea.

Art. 19 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non disciplinato e previsto espressamente dal presente Statuto,si applicano le disposizioni del Codice Civile nonché la normativa specifica in materia di ONLUS.

Livorno  10 marzo 2007