Note all'art. 32  della legge 7/12/1999, n. 472
" Interventi nel settore dei trasporti "

Così come riportate a pagina 41 e seg. della succitata G.U.

 Il testo dell'artic. 119 del citato decreto legislativo 30/4/1992, n.285, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

-5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.

-6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

-7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

-8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

- 9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

-10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici .

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