G.U. 19 agosto 1994, n.° 193
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Decreto 8 agosto 1994
"Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Omissis
Decreta:
Art.1
1. Si istituisce, conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/439/CEE, la
patente italiana di guida, secondo il modello comunitario (descritto nell'allegato I).
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Comunità europea conformemente
al comma precedente sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un
altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art.
9, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della
patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente,
delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
Art.2
Omissis
Art.3
Categoria B:
a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli
di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata
non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima
autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del
rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.
Categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un
rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.
Categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima
autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
Categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e
di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
Categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg.
Categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e
da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
2. Nell'ambito delle categorie A, B, B+E, C, C+E, D e D+E è rilasciata una patente
specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:
Sottocategoria A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc, e
di potenza massima non superiore a 11 kW.
Sottocategoria B1: tricicli ex art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 5 aprile 1994 e
quadricicli a motore ex art. 1, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 5 aprile
1994, esclusi i quadricicli leggeri di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto
ministeriale 5 aprile 1994.
Sottocategoria C1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima
autorizzata supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli di questa
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg.
Sottocategoria C1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750
kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000
kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice.
Sottocategoria D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 ma non supera i 16, sempre escluso
il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato
un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
Sottocategoria D1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre
che:
la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa
massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per "veicolo a motore", ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che
circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
b) per "triciclo" e "quadriciclo" a motore, i veicoli definiti
dall'art. 1, commi 3 e 4, lettera b) del decreto ministeriale 5 aprile 1994;
c) per "motociclo", il veicolo le cui caratteristiche sono espresse nel decreto
ministeriale 5 aprile 1994 all'art. 1, comma 3;
d) per "autoveicolo", un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo, destinato
normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di
veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i
filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma
non i trattori agricoli e forestali;
e) per "trattore agricolo e forestale", ogni veicolo a motore, su ruote o
cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di
traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine,
attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali,
la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su
strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
4. Ai portatori di handicap titolari di patenti di guida si applicano le disposizioni
dell'art. 116, comma 5, del codice della strada.
Art.4
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a
condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi
di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti di cui all'art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.
Art.5
5. 1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già
in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai
conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi
della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo
titolare è già in possesso di patente per la categoria D.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della
categoria A o A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc e di potenza non superiore a 11 kW
possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.
Art.6
Art.7
Art.8
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato
membro della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente
italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia
effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei
regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida
rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni
italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente
di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.
3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato
membro della Comunità europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2,
può essere negata la validità di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro
della Comunità europea. Può rifiutarsi, altresì, il rilascio di una patente di guida ad
un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della
Comunità europea.
5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità
europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuto in Italia se ivi il
titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono
alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un
attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente
originaria.
6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla
Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata
sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione
può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo è stata consegnata
all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida
non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunità europea con la
patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le
disposizioni dell'art. 1, comma 2.
Art.9
Art.10
Art.11
Gli articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera a), nonché
l'allegato II e l'allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per
l'applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione della direttiva
n. 91/439/CEE, stabilito al 1° luglio 1996. Questo termine resta fissato anche per
l'entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3 e 10, sempreché, per tali
disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE.
Art.12
Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.
Allegati I e II omessi
ALLEGATO III
Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
1.1. Gruppo 1
conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1
1.2. Gruppo 2
conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 +
E, D1 e D1 + E
1.3. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai
conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida
per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente
allegato per i conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono
classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.
ESAMI MEDICI
3. Gruppo 1
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle
formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la
patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente
allegato.
4. Gruppo 2
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della
patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che
saranno prescritti dalla legislazione nazionale.
5. Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una
patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.
VISTA omissis
UDITO omissis
Minorati dell'apparato locomotore omissis
Affezioni cardiovascolari omissis
Diabete mellito
10. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e
regolare controllo medico specifico per ogni caso.
Gruppo 2 [Fino al 1° luglio 1996, per il gruppo 2 si intende: conducenti di
veicoli delle categorie C. D. E.]
10.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con
insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico
autorizzato e con controllo medico regolare.
Malattie neurologiche omissis
Turbe psichiche omissis
Alcole omissis
Droghe e medicinali omissis
Affezioni renali omissis
Disposizioni varie
Gruppo 1
17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che
abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza
sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo
medico regolare.
Gruppo 2
17.2. L'autorità medico competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli
addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale
gruppo.
18. In generale, la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato
o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa
costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza
stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda
sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico
regolare.