Statuto

Associazione per l’Assistenza ai Giovani ed Adulti Diabetici dell’Area Livornese
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS. Decreto Provincia di Livorno n. 13 del 12 aprile 2001
C. Fiscale 80018740490

Statuto Associativo (Scarica PDF dello statuto)

 

Statuto della Associazione Diabetici

dell’Area Livornese, denominata

A.D.A.L – O.d.V.

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, una organizzazione di volontariato denominata

“ASSOCIAZIONE DIABETICI dell’AREA LIVORNESE la cui sigla è

A.D.A.L. – O.d.V. come di seguito citata.

L’Associazione trae la sua origine dall’Atto di Costituzione dell’Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici della Toscana, registrato a Livorno in data 08 maggio 1978.

La A.D.A.L – O.d.V. ha attualmente sede legale nella città di Livorno, in via Anzilotti, 30 presso l’attuale presidenza.

La sede, che di solito segue la residenza del Presidente pro tempore, potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

ART. 2 – Principi

L’ Associazione fonda la propria natura sui principi della solidarietà, della democrazia e senza alcun fine di lucro. Partecipa ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona all’interno e al di fuori della Associazione.

ART. 3 – Durata

La durata dell’ Associazione A.D.A.L. – O.d.V. è illimitata.

Art. 4 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, rivolte alla collettività e ai singoli, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate alla promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

Svolge principalmente :

a – interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni

b – prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni , avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate alla promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

c – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

d – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

e – promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

1) – Promuovere, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni similari, tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute e ai bisogni delle persone con diabete (intesa anche come prevenzione e diagnosi tempestiva) nei confronti delle autorità politiche, amministrative e sanitarie, nonché di altre Associazioni OdV ed altri Enti del T.S.

2) – Contribuire all’educazione e alla promozione della coscienza sociale della malattia diabetica nella maniera più ampia possibile; sia attraverso proprie iniziative o sostenendo quelle intraprese da altre associazioni similari.

3) – Rappresentare le istanze dei diabetici davanti a tutti gli Enti : Regione Toscana, Provincia, Città, fino alla più piccola realtà locale e qualunque altro organismo amministrativo o politico che si occupi direttamente o indirettamente della malattia diabete; del pari davanti all’Organismo del Governo Clinico della Regione, per il mezzo di propri rappresentati o del suo Presidente, all’ ESTAR, ai Nosocomi e alla Aziende Ospedaliere pubbliche e private. Più in generale la A.D.A.L. – O.d.V. ha mandato a rappresentare la posizione delle persone con diabete in ogni settore ritenuto meritevole di tutela e davanti a qualsiasi organizzazione pubblica o privata regionale, nazionale, europea.

4) – Favorire l’interscambio delle esperienze territoriali e delle informazioni e sostenere fattivamente l’apertura ad una dimensione internazionale del problema diabete; contribuendo anche alla riunificazione delle diverse realtà Associative nazionali, che si occupano di diabete, al fine di esprimere una voce unitaria forte davanti alle istituzioni.

5) – Favorire la crescita dell’Associazionismo tra le persone con diabete, loro familiari e tra coloro che desiderano offrire il loro tempo al volontariato a sostegno alla causa diabete, attraverso iniziative coinvolgenti, dirette ai giovanissimi, agli adolescenti, agli adulti e agli anziani sia a livello regionale che locale, impegnandosi così a formare le coscienze delle persone al volontariato, al mutuo soccorso, come valore sociale da perseguire per la crescita morale e civica dell’individuo.

6) – Formare, raccogliere e distribuire ogni tipo di materiale riguardante la realtà del diabete sia in campo legislativo, normativo, scientifico, letterario, divulgativo al fine di offrire la miglior conoscenza della malattia, della prevenzione, sua cura, delle nuove tecniche, dei nuovi farmaci e più in generale dei progressi nazionali ed internazionali.

7) – Reperire fondi da destinare ad iniziative e/o a studi per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.

8) – l’Associazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità, oppure in caso di particolari esigenze necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell’Associazione stessa .

9) – Le prestazioni fornite dall’Associazione saranno rivolte alla generalità della popolazione e non necessariamente ai soli soci della stessa.

10) – l’Associazione potrà aderire , con delibera dell’Assemblea in sede Ordinaria, ad altri enti del T.S. che perseguano scopi e attività conformi a quelli indicati nel presente atto.

Sarà compito dell’Assemblea deliberare le modalità di adesione.

ART. 5 – Attività diverse

L’ Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo precedente purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall’apposito decreto ministeriale e di volta in volta individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Patrimonio

L’ Associazione, per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, trae le risorse economiche da:

a/1 – fondi formati con l’ammontare delle quote associative, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell’Assemblea;

b/1 – contributi ed erogazioni liberali degli aderenti, dei privati, dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private, nazionali e organismi internazionali;

c/1 – donazioni, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali marginali;

d/1 – ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

I fondi dell’Associazione sono depositati in un conto corrente bancario/postale alla stessa intestato. Su tale conto compiono operazioni il Tesoriere e il Presidente della Associazione.

Il fondo non è mai ripartibile fra gli associati nemmeno all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ART. 7 – l’Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

 

Al termine di ogni esercizio viene redatto il bilancio consuntivo o rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati al momento della convocazione dell’Assemblea deputata all’approvazione del bilancio stesso.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n. 117/2017.

I soci ed i membri del C.D. per le attività di interesse generale prestate, possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i criteri e i limiti determinati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

 

Possono aderire alla A.D.A.L. – O.d.V. tutte le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività promosse dall’Associazione, con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati è illimitato , ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge ( inf. a 7 persone fisiche). Sono membri dell’Associazione, i soci fondatori. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all’Associazione dovrà farne richiesta scritta al Presidente, che la porterà al Consiglio Direttivo per l’approvazione e verrà successivamente ratificata da parte dell’Assemblea alla prima riunione utile. Lo status di associato ha carattere permanente , non sono ammessi criteri limitativi di diritti o a termine. Nella richiesta di ammissione, il candidato dovrà indicare :

Nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica ;

La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di non accoglimento della domanda di adesione, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto, l’aspirante associato ha facoltà di proporre ricorso dinanzi all’Assemblea degli associati nella prima convocazione utile; l’Assemblea deciderà sul ricorso.

Ogni Associato può essere escluso dall’associazione per inadempienze nei confronti del presente Statuto, dei deliberati degli organi della associazione o per comportamenti tali da rende incompatibile il mantenimento del suo rapporto con la stessa.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato/a gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Avverso il provvedimento di esclusione l’associato/a ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante a seguito della delibera dell’Assemblea che verrà riportata nel verbale e rimarrà agli atti.

La qualità di Associato si perde :

per recesso/dimissione da presentarsi per iscritto al Presidente;

per decadenza, a causa del mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi;

per esclusione.

Ogni Associato può dimettersi/recedere dandone comunicazione scritta al Presidente della Associazione. L’Associato dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 – Diritti e doveri degli Associati

I diritti degli Associati sono:

– partecipare alle attività dell’Associazione , alle Assemblee ed alle operazioni di voto;

– eleggere le cariche rappresentative dell’Associazione ed essere eletti;

– chiedere le convocazioni dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

– prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla

gestione della Associazione, con possibilità di estrarre copia;

– ogni associato aderente gode all’interno della Associazione della parità di diritti senza

discriminazione alcuna.

I doveri degli Associati sono:

– Partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dall’Associazione ;

– Rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi dell’ Associazione.

– Provvedere al pagamento della quota deliberata entro i termini stabiliti;

– Non compiere atti contrari agli scopi e ai principi della Associazione o che danneggino gli

interessi e l’immagine della stessa o delle sue cariche sociali all’interno e/o all’esterno.

Art. 10 – Organi della Associazione e libri sociali

Sono Organi della A.D.A.L. – O.d.V.

l’Assemblea degli Associati

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Tesoriere

il Segretario

il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);

l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

Ogni carica assunta all’interno della Associazione è totalmente e assolutamente gratuita ; eccetto le carica di Revisore legale e Organo di controllo (se esistenti).

Le cariche degli Organi della Associazione sono incompatibili tra loro e nessun candidato è eleggibile a più di una di esse.

Sono libri sociali:

1) Libro degli Associati è tenuto a cura del Segretario se membro effettivo del Consiglio Direttivo in caso diverso dal Presidente della Associazione.

2) Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea a cura del Segretario se membro effettivo del Consiglio Direttivo in caso diverso dal Presidente della A.D.A.L. – O.d.V.

3) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo a cura del Segretario se membro effettivo del Consiglio Direttivo, in caso diverso dal Presidente della Associazione ;

4) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale e Revisori Legali (se

nominati) a cura degli Organi stessi;

5) Libro dei volontari non occasionali a cura del Tesoriere della Associazione.

Art. 11 – L’ Assemblea Generale dell’ A.D.A.L. – O.d.V.

L’Assemblea è sovrana ed è il massimo organo deliberante della Associazione.

E’ composta da ogni socio maggiorenne e da un (1) genitore se il socio è minorenne , in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con le norme statutarie. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre ( 3 ) deleghe che dovranno essere consegnate alla segreteria dell’Assemblea.

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta al Presidente di almeno un terzo delle associazioni aderenti che ne indicheranno gli argomenti da porsi all’Ordine del Giorno.

L’Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

Art. 12 – L’Assemblea Ordinaria – Convocazioni e Deliberazioni

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno per tutti gli adempimenti sotto indicati, ed è convocata dal Presidente che ne fissa l’Ordine del Giorno.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (via e-mail) o per messaggistica istantanea da recapitarsi almeno 12 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese; può scegliere di adottare il voto segreto quando le deliberazioni riguardano gli associati o le singole cariche, o quando si procede alla elezione e/o sostituzione degli Organi dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti e l’organo di controllo;

approva il bilancio preventivo e consuntivo;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull’esclusione degli associati in caso di presentazione ricorso;

delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso da parte dell’aspirante associato non ammesso;

approva l’eventuale regolamento;

fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Revisori dei conti (se previsti) non hanno diritto di voto.

Art. 13 – L’Assemblea Straordinaria – Convocazioni e Deliberazioni

L’Assemblea straordinaria ha competenza sulla modifica e/o revisione del presente Statuto, sull’eventuale scioglimento, fusione, trasformazione o scissione dell’Associazione e su quanto ad essa riservato per legge.

Per modificare l’attuale STATUTO :

– in prima convocazione, occorrono, in proprio o per delega, la presenza dei tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

– in seconda convocazione occorre la presenza , in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all’unanimità dei presenti ; dizione questa che verrà riportata nell’ordine del giorno della terza convocazione.

L’Assemblea Straordinaria per deliberare sullo scioglimento della A.D.A.L. – O.d.V. e la conseguente devoluzione del patrimonio altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, deve avere la maggioranza data dai tre quarti dei componenti.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo coloro che fanno parte dell’Associazione. I candidati sono presentati alla Commissione elettorale (se esistente).

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari non inferiore a cinque (5) e non superiore a undici (11) eletti e nominati dall’Assemblea dei soci.

Faranno parte del Consiglio Direttivo coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti da parte dell’Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione con il primo tra i non eletti (se esistente) con successiva ratifica da parte dell’Assemblea nella prima riunione utile.

Nel caso di mancanza di candidati non eletti, l’Assemblea provvede alla sostituzione con una nuova nomina nella seduta immediatamente successiva. L’Assemblea , nella prima riunione utile provvederà a ratificare la nomina. Il membro integrato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo ed amministrativo dell’Associazione, pertanto i suoi compiti sono:

nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;

curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

propone il bilancio o rendiconto redatto dal Tesoriere;

stabilire l’entità della quota associativa annuale;

deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

propone l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni all’Assemblea;

provvedere alle attività di ordinaria amministrazione e altresì ad attività ritenute urgenti esorbitanti dall’ordinaria amministrazione, che verranno comunque successivamente portate all’Assemblea per la loro ratifica.

stabilire le modalità dei rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta per e-mail e anche per messaggistica istantanea, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15 – il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione, sta in giudizio verso terzi per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa, della quale ha anche la rappresentanza esterna.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri; in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Nel caso in cui il Presidente sia assente o impedito, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente; nell’ipotesi in cui l’impedimento momentaneo del Presidente diventi definitivo, o nel caso in cui si dimetta, spetterà al Vice Presidente convocare entro 30 giorni (dalla notizia) il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Poiché la Sede dell’Associazione è  attualmente presso la presidenza, le spese relative alla linea telefonica fissa per il collegamento telefonico, fax, internet, con le istanze locali, regionali e nazionali , sono a carico dell’Associazione per l’80% ,come pure le ricariche del telefono cellulare della presidenza. Le spese di trasporto con mezzo personale, documentate, vengono rimborsate sulla base delle tabelle attualmente in vigore. Queste disposizioni , riportate nel 4° paragrafo, potranno essere cancellate o modificate senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 16 – Il Tesoriere

Il tesoriere dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno; egli ha la custodia dei conti dell’Associazione dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione dell’Associazione.

Il Tesoriere redige annualmente lo stato patrimoniale e il conto economico della gestione, da presentare all’Assemblea annuale previa relazione del Consiglio Direttivo; cura la tenuta del Libro dei Volontari non occasionali. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Art. 17 – Il Segretario

Il segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali : degli Associati, delle Adunanze e dei Verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Il Segretario designato all’esterno del Consiglio Direttivo ha solo la funzione di assistere le riunioni e redigere il verbale delle stesse. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

ART. 18 – Commissione Elettorale – (facoltativa)

L’Assemblea che provvede al rinnovo degli Organi della A.D.A.L. – O.d.V. può nominare la Commissione elettorale, con voto palese a maggioranza dei presenti.

La Commissione Elettorale si compone di tre membri, di cui uno con l’incarico di Presidente, ed esplica il proprio mandato a partire dall’atto della sua nomina, con i seguenti poteri:

– Predispone il materiale necessario al corretto svolgimento delle elezioni;

– Nomina due scrutatori (non candidati) come coadiuvanti per organizzare le formalità dei voti, ivi compreso lo spoglio.

– Provvede alla raccolta e allo spoglio dei voti, forma la graduatoria, proclama gli eletti e con ciò termina il suo mandato.

Di tutte le operazioni è redatto verbale scritto.

ART. 19 – Il Collegio dei Legali ( facoltativo)

Il Collegio dei Revisori Legali, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, può essere composto da tre (3) membri o anche da uno solo (monocratico) ed è eletto dall’Assemblea fra i non associati. Il Collegio dei Legali resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili (in caso di assenza dalle nomina dell’Organo di controllo) e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Almeno uno dei membri del Collegio o l’organo monocratico deve essere iscritto nell’apposito registro tenuto dal MEF come previsto dall’art. 31 D.Lgs 117/2017 (Ministero economica e finanza)

ART. 20 – Organo di Controllo ( facoltativo)

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo, se nominato:

Vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento della A.D.A.L. – O.d.V. deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo il parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore , obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente

Antonio Benigni

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