ABRUZZO
LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 27
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 48/1988: Norme di
attuazione della legge 16.3.1987, n° 115 recante: Disposizioni per la
prevenzione e la cura del diabete mellito - BURA n. 23 del 27
agosto 2004
Art. 1
1. All'art. 1 della legge 48/1988, dopo il
punto d), aggiungere:
«e) L'istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito ad
esordio in età pediatrica in Abruzzo, quale unica fonte ufficiale
sull'epidemiologia del diabete mellito di tipo I in età pediatrica nella
Regione Abruzzo.»
Art. 2
1. Il Registro epidemiologico di cui al punto
e) dell'art. 1 ha come obiettivo:
-
riorganizzare il Registro Epidemiologico Regionale sul diabete
mellito insulino-dipendente (IDDM), relativo alla popolazione pediatrica,
istituito nella Regione Abruzzo nel 1990, afferente al progetto WHO-DIAMOND
(diabete mondiale) con il numero 161, avente come obiettivo prioritario la
prevenzione primaria dell'IDDM, definibile come diminuzione dell'incidenza
di malattia;
-
fornire stime attendibili sulla incidenza della malattia per il
periodo 1997-2000, tramite uno studio retrospettivo, e per il periodo
2003-2007 tramite uno studio prospettico, ai fini della determinazione
dell'impatto epidemiologico dell'IDDM in Abruzzo.
Art. 3
1. La presente legge individua, quale sede di
Coordinamento regionale del Registro di cui all'art. 1, punto e),
l'Università dell'Aquila. Il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica,
istituito presso l'Università di Chieti, è sede operativa e di raccordo con
i centri diabetologici presenti nelle aziende ASL regionali.
Art. 4
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della presente legge regionale,
la sede del Coordinamento regionale, di cui all'art. 3 della legge, presenta
alla Giunta regionale - Settore Sanità, una proposta operativa, così come
prevista dagli obiettivi individuati dall'art. 2.
2. La Giunta Regionale adotta, con proprio
provvedimento, la proposta di cui al comma precedente, apportandovi le
eventuali modifiche che ritiene opportune.
3. La sede del Coordinamento regionale di cui
all'Art. 3 rimette annualmente una relazione alla Giunta regionale per la
verifica dell'attività svolta nell'anno di riferimento.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato complessivamente in € 12.500,00 per l'esercizio
2004 si provvede mediante le risorse iscritte nella F.O. 12 UPB 001 Cap.
81500 denominato "Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente -
D.Lgs. 30.12.1992, n. 502".
2. Per gli esercizi successivi si provvede
mediante quota parte delle risorse iscritte nel Cap. 81500 denominato Quota
del fondo sanitario nazionale di parte corrente - D.Lgs 30.12.1992, n. 502.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.