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LEGISLAZIONE REGIONALE ATTINENTE IL DIABETE

ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 27

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 48/1988: Norme di attuazione della legge 16.3.1987, n° 115 recante: Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito - BURA n. 23 del 27 agosto 2004

 Art. 1

 1. All'art. 1 della legge 48/1988, dopo il punto d), aggiungere:

«e)    L'istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito ad esordio in età pediatrica in Abruzzo, quale unica fonte ufficiale sull'epidemiologia del diabete mellito di tipo I in età pediatrica nella Regione Abruzzo.»

Art. 2

1. Il Registro epidemiologico di cui al punto e) dell'art. 1 ha come obiettivo:

  •  riorganizzare il Registro Epidemiologico Regionale sul diabete mellito insulino-dipendente (IDDM), relativo alla popolazione pediatrica, istituito nella Regione Abruzzo nel 1990, afferente al progetto WHO-DIAMOND (diabete mondiale) con il numero 161, avente come obiettivo prioritario la prevenzione primaria dell'IDDM, definibile come diminuzione dell'incidenza di malattia;

  • fornire stime attendibili sulla incidenza della malattia per il periodo 1997-2000, tramite uno studio retrospettivo, e per il periodo 2003-2007 tramite uno studio prospettico, ai fini della determinazione dell'impatto epidemiologico dell'IDDM in Abruzzo.

Art. 3

1. La presente legge individua, quale sede di Coordinamento regionale del Registro di cui all'art. 1, punto e), l'Università dell'Aquila. Il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, istituito presso l'Università di Chieti, è sede operativa e di raccordo con i centri diabetologici presenti nelle aziende ASL regionali.

Art. 4

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della presente legge regionale, la sede del Coordinamento regionale, di cui all'art. 3 della legge, presenta alla Giunta regionale - Settore Sanità, una proposta operativa, così come prevista dagli obiettivi individuati dall'art. 2.

2. La Giunta Regionale adotta, con proprio provvedimento, la proposta di cui al comma precedente, apportandovi le eventuali modifiche che ritiene opportune.

3. La sede del Coordinamento regionale di cui all'Art. 3 rimette annualmente una relazione alla Giunta regionale per la verifica dell'attività svolta nell'anno di riferimento.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in € 12.500,00 per l'esercizio 2004 si provvede mediante le risorse iscritte nella F.O. 12 UPB 001 Cap. 81500 denominato "Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - D.Lgs. 30.12.1992, n. 502".

2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante quota parte delle risorse iscritte nel Cap. 81500 denominato Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - D.Lgs 30.12.1992, n. 502.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.