LEGGE
REGIONALE N. 25 DEL 20-12-1989 REGIONE MOLISE
Norme per l' istituzione e la disciplina dei
servizi regionali di diabetologia.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 24 del 30 dicembre 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.La presente legge disciplina l' istituzione, l' organizzazione e il
funzionamento dei servizi di diabetologia nella regione allo scopo di potenziare
le attività di prevenzione e di diagnosi e cura del diabete mellito e di
agevolare l' inserimento ed il reinserimento sociale dei cittadini affetti da
tale forma morbosa.
ARTICOLO 2
1.I servizi di cui alla presente legge operano secondo parametri organizzativi e
funzionali uniformi su tutto il territorio regionale e realizzano un sistema
integrato di attività intra ed extra - ospedaliera in grado di assicurare
prestazioni globali ed uniformi agli utenti in rapporto alle diverse fasce di
età ed alle specifiche esigenze.
ARTICOLO 3
1.Nell' ambito delle Unità Sanitarie Locali d' Isernia, Campobasso e Larino sono
istituiti i Centri ospedalieri multizonali di diabetologia quali unità
funzionali aggregate alle divisioni di medicina generale dei rispettivi presidi
ospedalieri.
2. Essi hanno competenza territoriale multizonale rispettivamente per le Unità
Sanitarie Locali d' Isernia, Venafro ed Agnone, Bojano e Campobasso, Larino e
Termoli.
3. Svolgono funzioni di: a) ospedale diurno; b) attività ambulatoriale; c)
consulenza intra ed extra - ospedaliera; d) preparazione ed aggiornamento del
personale sanitario addetto ai servizi di diabetologia; e) educazione sanitaria
ed attività di prevenzione in collaborazione con i servizi socio - sanitario
distrettuali; f) coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie operative,
delle attività dei servizi ambulatoriali ospedalieri e specialistici di cui ai
successivi articoli.
4. Il ricovero dei pazienti diabetici avviene presso le corrispondenti divisioni
di medicina generale
ARTICOLO 4
1. L' Organico dei centri multizonali istituiti presso l' Unità Sanitaria Locale
d' Isernia e presso l' Unità Sanitaria Locale di Larino è individuato nell'
ambito delle rispettive piante organiche come segue: - un posto di aiuto
corresponsabile ospedaliero della disciplina di diabetologia o disciplina
equipollente; - due assistenti medici dell' area funzionale di medicina; - tre
infermieri professionali; - un dietista.
2. L' Organico del centro multizonale istituito presso l' Unità Sanitaria Locale
di Campobasso è individuato come segue: - due aiuto corresponsabili ospedalieri
della disciplina di diabetologia o disciplina equipollente; - due assistenti
medici dell' area funzionale di medicina; - quattro infermieri professionali; -
un dietista.
3. Il Centro multizonale di cui al comma 2 svolge anche attività di ricerca
diabetologia.
ARTICOLO 5
1.Nell' ambito della divisione di pediatria del presidio ospedaliero" A.
Cardarelli" di Campobasso è istituito, quale unità funzionale, il Centro
multizonale di diabetologia pediatrica con competenza territoriale per tutte le
Unità Sanitarie Locali della Regione ed avente funzioni di:
a) ospedale diurno;
b) attività ambulatoriale;
c) consulenza intra ed extra - ospedaliera;
d) aggiornamento del personale in materia di diabetologia pediatrica;
e) educazione sanitaria ed attività di prevenzione, in collaborazione con i
servizi socio - sanitari distrettuali;
f) coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie operative, delle attività
dei servizi pediatrici della regione in materia di diabetologia.
ARTICOLO 6
1. Alle attività del centro multizonale di diabetologia pediatrica è preposto un
aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di pediatria in possesso della
specializzazione in diabetologia.
2. L' organico della divisione di pediatria è individuato nell' ambito della po
dell' USL con la previsione di: - tre posti di infermiere professionale; - un
posto di psicologo; - un posto di assistente sanitario.
ARTICOLO 7
1. Nei presidi ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali di Venafro, Agnone e
Termoli sono attivati, nell' ambito delle divisioni di medicina generale,
ambulatori ospedalieri di diabetologia.
2. Essi operano sotto la diretta responsabilità del primario della
corrispondente divisione e sono in collegamento funzionale con i centri
multizonali di riferimento competenti per territori.
ARTICOLO 8
1.Nei poliambulatori a gestione diretta delle Unità Sanitarie Locali prive di
predisio ospedaliero è attivato un servizio ambulatoriale specialistico di
diabetologia che opera in collegamento funzionale con il centro multizonale di
riferimento competente per territorio.
ARTICOLO 9
1.Nei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri operanti nel settore
diabetologico viene realizzato un sistema integrato interdisciplinare e
polispecialistico che assicuri funzionalità ed efficienza al servizio mediante
il coinvolgimento delle diverse unità operative interessate.
2. Le direzioni sanitarie dei presidi, nell' ambito delle proprie attribuzioni,
provvedono agli adempimenti di carattere organizzativo necessari per il
conseguimento delle finalità di cui al comma precedente.
ARTICOLO 10
1. Nell' ambito degli interventi previsti dall' articolo 5, terzo comma, della
legge 16 marzo 1987, n. 115 i centri multizonali di diabetologia provvedono, in
particolare, anche mediante il collegamento con i servizi ambulatoriali: a) all'
elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici in materia diabetologia;
b) al montaggio epidemiologico della malattia diabetica;
c) alla diagnosi precoce della malattia;
d) alla cura ed al controllo periodico dei soggetti affetti da diabete mellito;
e) alla distribuzione gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all'
articolo 3 della legge n. 115 del 1987;
f) all' educazione sanitaria ed alimentare dei pazienti e della popolazione;
g) all' aggiornamento professionale del personale.
ARTICOLO 11
1. Nell' ambito della programmazione regionale la Giunta Regionale predispone,
sentita la competente commissione del Consiglio Regionale, specifici progetti
obiettivo per l' attuazione, da parte delle Unità Sanitarie Locali delle
Regione, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 7 della legge n. 115 del
1987.
2. Per la realizzazione di tali interventi le Unità Sanitarie Locali si
avvalgono dei servizi di cui alla presente legge in coordinamento con i servizi
distrettuali per la medicina di base e per la medicina scolastica.
3. Le Unità Sanitarie Locali si avvalgono, altresì , della collaborazione delle
associazioni di colontariato nelle forme e nei limiti previsti dall' articolo 45
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
ARTICOLO 12
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività assistenziali e degli
interventi operativi e promozionali connessi con le finalità della presente
legge la Giunta Regionale nomina un apposito comitato regionale presieduto dall'
assessore Regionale alla Sanità o da un suo delegato e composto da: - i
responsabili del servizio per la medicina ospedaliera e specialistica delle
Unità Sanitarie Locali; - i responsabili dei centri multizonali di cui ai
precedenti articoli n. 3 e n. 5; - uno specialista operante nei servizi
ambulatoriali di cui all' articolo 8 designato dal Sindacato Unitario Medici
Ambulatoriali Italiani; - due medici di medicina generale di cui uno operante
nei servizi di medicina scolastica, designati dalla Federazione Regionale degli
Ordini provinciali dei medici; - un rappresentante delle associazioni di
volontariato.
2. Il comitato resta in carica tre anni ed ha compiti, tra l' altro, di: a)
formulare proposte operative per la realizzazione coordinata dei progetti
obiettivo; b) elaborare proposte relative all' aggiornamento professionale; c)
proporre eventuali correttivi in materia organizzativa per gli aspetti
assistenziali di carattere preventivo e diagnostico curativo, in relazione all'
attività svolta.
ARTICOLO 13
1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede con
le somme assegnate alla Regione ai sensi della legge n. 115 del 1987.
2. Il competente organo regionale, in fase di ripartizione fra le Unità
Sanitarie Locali della quota del fondo sanitario nazionale, può attribuire somme
vincolate per l' attuazione degli interventi di cui alla presente legge ARTICOLO
14 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127
Costituzione e dell' articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 20 dicembre
1989.
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