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LEGISLAZIONE REGIONALE ATTINENTE IL DIABETE

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 7-04-2000
REGIONE PIEMONTE

Nuove norme per l'attuazione dell'assistenza diabetologica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE  N. 15
del 12 aprile 2000 - SUPPLEMENTO

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
 

ARTICOLO 1
(Finalità )

  1. Ad integrazione della legge regionale 10 luglio 1989, n. 40 (Predisposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione Piemonte in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.115), per l'attuazione operativa della rete dei Servizi specialistici di diabetologia ivi previsti, in conformità  a quanto disposto dalla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), la Regione, con la presente legge, assumendo  come prioritari gli obiettivi enunciati all'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n.115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), definisce gli standards operativi e le normative di intervento finalizzate al miglioramento della cura e tutela delle persone affette da diabete mellito, secondo criteri che tengano conto della cronicità  della patologia, riconosciuta malattia sociale.

ARTICOLO 2
(Configurazione territoriale della rete dei Servizi specialistici di  Malattie metaboliche e Diabetologia)

 1. In tutte le Aziende sanitarie locali (ASL) è  istituita una Unità   operativa specialistica di Malattie metaboliche e Diabetologia, a collocazione ospedaliera in ambito dipartimentale, dotata di personale  dedicato e con autonomia funzionale. Dette Unità operative si configurano di norma quali strutture semplici ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Nelle ASL dotate di più  presidi ospedalieri viene istituita un'unica Unità  operativa che articola la propria attività  nei diversi presidi.

 2. Dette Unità  operative, definite di primo livello, svolgono, così come previsto all'articolo 3, anche attività  in sede extraospedaliera sul territorio a livello distrettuale in stretto collegamento ed integrazione con le attività definite dal distretto e per quanto  possibile in una logica interprofessionale di day-service con una distribuzione che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e della prevalenza locale della malattia.

 3. La rete dei servizi verrà realizzata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Transitoriamente, nelle more della  completa attivazione delle Unità  operative specialistiche di primo livello, le funzioni di competenza possono essere espletate anche da Unità  operative di Medicina interna, laddove queste risultino già  attualmente operative.

 4. In ogni Quadrante è  istituita almeno una Unità  operativa specialistica autonoma di Malattie metaboliche e Diabetologia con  dotazione di posti letto denominata di secondo livello. Nell'area metropolitana di Torino sono previste più  Unità  operative specialistiche autonome di secondo livello identificate con le procedure di programmazione del Quadrante. Le Unità operative di Malattie metaboliche e Diabetologia delle Aziende ospedaliere (ASO) si collegano funzionalmente a quelle delle ASL del territorio del Quadrante di riferimento attraverso appositi protocolli d'intesa.

5. Presso l' ASO "O.I.R.M. - Sant'Anna" di Torino, presso l'ASO "SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo" di Alessandria, presso l'ASO "S. Croce - Carle" di Cuneo, presso l'ASO "Maggiore della Carità" di Novara sono istituite, quali strutture di riferimento dei rispettivi Quadranti, le Unità  operative autonome di Diabetologia pediatrica. Tali Unità  operative autonome si collegano con le Unità  operative pediatriche della regione attraverso protocolli d'intesa per il coordinamento dell'attività  di assistenza ai pazienti affetti da diabete infanto-giovanile.

ARTICOLO 3
(Funzioni delle Unità  operative di Malattie metaboliche e  Diabetologia)

  1. Sono funzioni delle Unità  operative specialistiche di Malattie  metaboliche e Diabetologia di primo e secondo livello:

 a) l'accertamento della patologia e l'impostazione del piano  complessivo di trattamento con accordo di reciproco impegno tra utente

e struttura sanitaria erogante la prestazione ed in connessione con il  medico di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta;

 b) la raccolta e l'aggiornamento dei dati per il Registro regionale correlato alla tessera dei cittadini diabetici;

 c) lo screening delle complicanze del diabete mellito, in collegamento con altre Unità operative specialistiche, per la definizione diagnostica ed il trattamento di dette complicanze;  

 d) l'attività  ambulatoriale, organizzata come assistenza  multidisciplinare e multidistrettuale, con accesso continuativo diurno e disponibilità  a prestazioni di urgenza relativa;

  e) l'attività  di consulenza negli interventi di cura domiciliari;

  f) l'attività  di degenza in regime di Day-Hospital.

 2. Le Unità  operative di Malattie metaboliche e Diabetologia di  secondo livello e le Unità  di Diabetologia pediatrica svolgono attività  di degenza ordinaria e assicurano l'assistenza specialistica diretta nei casi che richiedano un trattamento intensivo e sub-intensivo in collegamento con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA).

 3. Presso le Unità operative di secondo livello di Malattie  metaboliche e Diabetologia viene attuata la sperimentazione di ricovero in Night-Hospital.

 4. Le funzioni di assistenza diabetologica svolte presso  poliambulatori ad opera di medici specialisti convenzionati si  raccordano con l'Unità  operativa specialistica della stessa ASL e con i medici di famiglia, i medici specialisti pediatri di libera scelta nell'ambito delle attività coordinate dal distretto.

ARTICOLO 4 
(Risorse delle Unità  operative di Malattie metaboliche e Diabetologia)

  1. La dotazione di personale delle Unità  operative di Malattie  metaboliche e Diabetologia, tiene conto delle dimensioni del bacino d'utenza, delle caratteristiche del territorio e del presidio, assicurando continuità  di intervento. In specie, operando in regime ambulatoriale e di degenza ordinaria e di Day-Hospital e in altre  eventuali sedi, risponde alle esigenze di assistenza, di trattamento, di terapia educativa, di consulenza multidisciplinare, di screening e  diagnosi delle complicanze acute e croniche.

ARTICOLO 5
(Interventi per il diabete infanto-giovanile)

  1. La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabilite  con atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e sentito il parere della Commissione diabetologica regionale di cui all'articolo 9, organizza procedure per l'individuazione dei soggetti a rischio e  per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni strategia preventiva.

 2. La terapia educativa viene prioritariamente attuata nel corso  degli accessi alle Unità  operative di Diabetologia pediatrica ed è  potenziata mediante iniziative esterne alla struttura ossia presso il domicilio, le strutture scolastiche e sportive, anche avvalendosi delle associazioni dei pazienti diabetici.

 3. Alle Unità  operative autonome di Diabetologia pediatrica individuate all'articolo 2 compete altresì  l'educazione dei giovani pazienti all'autogestione della patologia mediante l'organizzazione in ambito regionale di appositi campi scuola.

 4. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità di attuazione e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 6 
(Interventi e standards assistenziali per le donne in stato di  gravidanza affette da diabete mellito)

  1. Presso ogni ASL sede di Unità  operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia viene formalizzato un protocollo operativo per l'assistenza alla donna diabetica in gravidanza, assicurando una gestione interdisciplinare che coinvolga specialisti diabetologi, ginecologi ,ostetrici, pediatri e neonatologi.

 2. In tutto il territorio regionale per le donne in stato di  gravidanza è  garantito lo screening del diabete gestazionale.

 3. A tal fine tutte le ASL, anche attraverso protocolli di intesa,  organizzano programmi di intervento che coinvolgano le Unità operative di Malattie metaboliche e Diabetologia, i Consultori ostetrico-ginecologici, i medici di famiglia e tengano conto di criteri stabiliti dalla Commissione diabetologica regionale di cui  all'articolo 9.

ARTICOLO 7

(Interventi per l'attuazione della terapia educativa e per l'attività  di informazione e di aggiornamento del personale sanitario)  

 1. Sono funzioni di tutte le Unità  operative di Malattie metaboliche  e Diabetologia:

  a) l'attuazione della terapia educativa con continuità , sistematicità  ed in stretta connessione con le altre terapie diabetologiche;

  b) l'informazione dei familiari degli assistiti nonchè  la  partecipazione ad iniziative per l'educazione alla salute e di  prevenzione relative alla malattia diabetica e alle altre malattie  metaboliche, rivolte a tutta la popolazione;

  c) l'incontro periodico con i medici di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta allo scopo di favorire  l'aggiornamento e la formazione professionale e di coordinare efficaci azioni per la prevenzione, terapie e riabilitazione sul territorio nonché per il monitoraggio e l'epidemiologia del diabete e delle altre malattie metaboliche.

 2. Tali compiti istituzionali vengono considerati nella definizione delle risorse di ogni Unità  operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia.

 3. Per la formazione del personale sanitario delle Unità operative specialistiche e dei distretti impegnato nell'attività  diabetologica ed in particolare per quanto attiene alla terapia educativa, la Regione, anche sulla base delle iniziative promosse in materia dalla Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 9, promuove ed attua specifici interventi in collaborazione con le aree di formazione delle ASL e le competenti strutture universitarie.

ARTICOLO 8
(Agevolazione dell'inserimento nelle attività  lavorative)

  1. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della l. 115/1987, attraverso specifici atti e provvedimenti di propri organi, favorisce l'inserimento dei giovani diabetici nel mondo del lavoro:

  a) conferendo alla Commissione diabetologica regionale di cui all'articolo 9 la funzione di organo di tutela a cui esporre eventuali inadempienze o violazioni all'articolo 8, comma 1 della l. 115/1987;

  b) promuovendo l'informazione presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive, sulla legislazione vigente relativa alla patologia del diabete mellito;

  c) sensibilizzando gli enti pubblici e privati circa le necessità  terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete infanto-giovanile, anche con l'eventuale inserimento di specifiche clausole contrattuali nei rispettivi contratti aziendali o di categoria;

  d) favorendo l'attivazione di specifici contratti di formazione.

ARTICOLO 9
 (Commissione diabetologica regionale)

  1. Al fine di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti, nonchè  per garantire interventi omogenei e qualificati e per il coordinamento delle attività  per la prevenzione e cura del diabete mellito, viene istituita, presso l'Assessorato regionale alla Sanità , una apposita Commissione regionale per l'assistenza diabetologica.

 2. La composizione della Commissione viene definita con apposito atto deliberativo della Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente ed assicurando la rappresentatività delle componenti assistenziali e scientifiche, delle associazioni di volontariato e delle strutture regionali coinvolte nella attività assistenziale.

 3. La Commissione resta in carica due anni e fornisce annualmente una relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 10
(Competenze della Commissione diabetologica regionale)

  1. La Commissione regionale:

  a) rappresenta organo di tutela per le persone affette da diabete  mellito, le quali possono segnalare inadempienze od omissioni nei loro confronti per fatti che ledano i diritti riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge;
  b) elabora protocolli diagnostici terapeutici e linee guida per la  malattia diabetica in conformità  con atti nazionali ed  internazionali;
  c) vigila e verifica sullo stato di attuazione delle normative di legge riguardanti l'assistenza diabetologica;
  d) promuove iniziative di aggiornamento del personale sanitario da  inserire nei programmi di formazione permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
  e) sviluppa procedure di indagine epidemiologica e di valutazione  degli effetti di diversi schemi di trattamento;
  f) ha funzione consultiva per ogni problematica relativa alla  patologia diabete mellito, ivi comprese le strutture e le attività coinvolte nell'assistenza diabetologica.
 2. La Commissione si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta  ordinaria od in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della Regione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare  come legge della Regione Piemonte.

 Data a Torino, addì 7 aprile 2000

 Enzo Ghigo

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