LEGGE REGIONALE N. 34
DEL 7-04-2000
REGIONE PIEMONTE
Nuove norme per
l'attuazione dell'assistenza diabetologica.
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 15
del 12 aprile 2000 - SUPPLEMENTO
Il Consiglio
regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità )
1. Ad
integrazione della legge regionale 10 luglio 1989, n. 40
(Predisposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura
del diabete mellito nella Regione Piemonte in attuazione della legge
16 marzo 1987, n.115), per l'attuazione operativa della rete dei
Servizi specialistici di diabetologia ivi previsti, in conformità a
quanto disposto dalla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme
per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale
per il triennio 1997-1999), la Regione, con la presente legge,
assumendo come prioritari gli obiettivi enunciati all'articolo
1, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n.115 (Disposizioni per la
prevenzione e la cura del diabete mellito), definisce gli standards
operativi e le normative di intervento finalizzate al miglioramento
della cura e tutela delle persone affette da diabete mellito,
secondo criteri che tengano conto della cronicità della patologia,
riconosciuta malattia sociale.
ARTICOLO 2
(Configurazione territoriale della rete dei Servizi specialistici
di Malattie metaboliche e Diabetologia)
1. In tutte le
Aziende sanitarie locali (ASL) è istituita una Unità operativa
specialistica di Malattie metaboliche e Diabetologia, a collocazione
ospedaliera in ambito dipartimentale, dotata di personale dedicato
e con autonomia funzionale. Dette Unità operative si configurano di
norma quali strutture semplici ai sensi del decreto legislativo 19
giugno 1999 n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre
1998, n. 419). Nelle ASL dotate di più presidi ospedalieri viene
istituita un'unica Unità operativa che articola la propria
attività nei diversi presidi.
2. Dette Unità
operative, definite di primo livello, svolgono, così come previsto
all'articolo 3, anche attività in sede extraospedaliera sul
territorio a livello distrettuale in stretto collegamento ed
integrazione con le attività definite dal distretto e per quanto
possibile in una logica interprofessionale di day-service con una
distribuzione che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche
dei luoghi e della prevalenza locale della malattia.
3. La rete dei
servizi verrà realizzata entro due anni dall'entrata in vigore della
presente legge. Transitoriamente, nelle more della completa
attivazione delle Unità operative specialistiche di primo livello,
le funzioni di competenza possono essere espletate anche da Unità
operative di Medicina interna, laddove queste risultino già
attualmente operative.
4. In ogni
Quadrante è istituita almeno una Unità operativa specialistica
autonoma di Malattie metaboliche e Diabetologia con dotazione
di posti letto denominata di secondo livello. Nell'area
metropolitana di Torino sono previste più Unità operative
specialistiche autonome di secondo livello identificate con le
procedure di programmazione del Quadrante. Le Unità operative di
Malattie metaboliche e Diabetologia delle Aziende ospedaliere (ASO)
si collegano funzionalmente a quelle delle ASL del territorio del
Quadrante di riferimento attraverso appositi protocolli d'intesa.
5. Presso l' ASO
"O.I.R.M. - Sant'Anna" di Torino, presso l'ASO "SS.Antonio e Biagio
e C.Arrigo" di Alessandria, presso l'ASO "S. Croce - Carle" di
Cuneo, presso l'ASO "Maggiore della Carità" di Novara sono
istituite, quali strutture di riferimento dei rispettivi Quadranti,
le Unità operative autonome di Diabetologia pediatrica. Tali Unità
operative autonome si collegano con le Unità operative pediatriche
della regione attraverso protocolli d'intesa per il coordinamento
dell'attività di assistenza ai pazienti affetti da diabete
infanto-giovanile.
ARTICOLO 3
(Funzioni delle Unità operative di Malattie metaboliche e
Diabetologia)
1. Sono
funzioni delle Unità operative specialistiche di Malattie
metaboliche e Diabetologia di primo e secondo livello:
a)
l'accertamento della patologia e l'impostazione del piano
complessivo di trattamento con accordo di reciproco impegno tra
utente
e struttura
sanitaria erogante la prestazione ed in connessione con il medico
di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta;
b) la raccolta e
l'aggiornamento dei dati per il Registro regionale correlato alla
tessera dei cittadini diabetici;
c) lo screening
delle complicanze del diabete mellito, in collegamento con altre
Unità operative specialistiche, per la definizione diagnostica ed il
trattamento di dette complicanze;
d) l'attività
ambulatoriale, organizzata come assistenza multidisciplinare e
multidistrettuale, con accesso continuativo diurno e disponibilità
a prestazioni di urgenza relativa;
e) l'attività
di consulenza negli interventi di cura domiciliari;
f) l'attività
di degenza in regime di Day-Hospital.
2. Le Unità
operative di Malattie metaboliche e Diabetologia di secondo livello
e le Unità di Diabetologia pediatrica svolgono attività di degenza
ordinaria e assicurano l'assistenza specialistica diretta nei casi
che richiedano un trattamento intensivo e sub-intensivo in
collegamento con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA).
3. Presso le
Unità operative di secondo livello di Malattie metaboliche e
Diabetologia viene attuata la sperimentazione di ricovero in
Night-Hospital.
4. Le funzioni
di assistenza diabetologica svolte presso poliambulatori ad opera
di medici specialisti convenzionati si raccordano con l'Unità
operativa specialistica della stessa ASL e con i medici di famiglia,
i medici specialisti pediatri di libera scelta nell'ambito delle
attività coordinate dal distretto.
ARTICOLO 4
(Risorse delle Unità operative di Malattie metaboliche e
Diabetologia)
1. La dotazione
di personale delle Unità operative di Malattie metaboliche e
Diabetologia, tiene conto delle dimensioni del bacino d'utenza,
delle caratteristiche del territorio e del presidio, assicurando
continuità di intervento. In specie, operando in regime
ambulatoriale e di degenza ordinaria e di Day-Hospital e in altre
eventuali sedi, risponde alle esigenze di assistenza, di
trattamento, di terapia educativa, di consulenza multidisciplinare,
di screening e diagnosi delle complicanze acute e croniche.
ARTICOLO 5
(Interventi per il diabete infanto-giovanile)
1. La Regione,
tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabilite con atto di
indirizzo e di coordinamento dello Stato e sentito il parere della
Commissione diabetologica regionale di cui all'articolo 9, organizza
procedure per l'individuazione dei soggetti a rischio e per la
diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni strategia
preventiva.
2. La terapia
educativa viene prioritariamente attuata nel corso degli accessi
alle Unità operative di Diabetologia pediatrica ed è potenziata
mediante iniziative esterne alla struttura ossia presso il
domicilio, le strutture scolastiche e sportive, anche avvalendosi
delle associazioni dei pazienti diabetici.
3. Alle Unità
operative autonome di Diabetologia pediatrica individuate
all'articolo 2 compete altresì l'educazione dei giovani pazienti
all'autogestione della patologia mediante l'organizzazione in ambito
regionale di appositi campi scuola.
4. La Giunta
regionale, con apposito atto, definisce le modalità di attuazione e
finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 6
(Interventi e standards assistenziali per le donne in stato di
gravidanza affette da diabete mellito)
1. Presso ogni
ASL sede di Unità operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia
viene formalizzato un protocollo operativo per l'assistenza alla
donna diabetica in gravidanza, assicurando una gestione
interdisciplinare che coinvolga specialisti diabetologi, ginecologi
,ostetrici, pediatri e neonatologi.
2. In tutto il
territorio regionale per le donne in stato di gravidanza è
garantito lo screening del diabete gestazionale.
3. A tal fine
tutte le ASL, anche attraverso protocolli di intesa, organizzano
programmi di intervento che coinvolgano le Unità operative di
Malattie metaboliche e Diabetologia, i Consultori
ostetrico-ginecologici, i medici di famiglia e tengano conto di
criteri stabiliti dalla Commissione diabetologica regionale di cui
all'articolo 9.
ARTICOLO 7
(Interventi per
l'attuazione della terapia educativa e per l'attività di
informazione e di aggiornamento del personale sanitario)
1. Sono funzioni
di tutte le Unità operative di Malattie metaboliche e
Diabetologia:
a) l'attuazione
della terapia educativa con continuità , sistematicità ed in
stretta connessione con le altre terapie diabetologiche;
b)
l'informazione dei familiari degli assistiti nonchè la
partecipazione ad iniziative per l'educazione alla salute e di
prevenzione relative alla malattia diabetica e alle altre malattie
metaboliche, rivolte a tutta la popolazione;
c) l'incontro
periodico con i medici di famiglia ed i medici specialisti pediatri
di libera scelta allo scopo di favorire l'aggiornamento e la
formazione professionale e di coordinare efficaci azioni per la
prevenzione, terapie e riabilitazione sul territorio nonché per il
monitoraggio e l'epidemiologia del diabete e delle altre malattie
metaboliche.
2. Tali compiti
istituzionali vengono considerati nella definizione delle risorse di
ogni Unità operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia.
3. Per la
formazione del personale sanitario delle Unità operative
specialistiche e dei distretti impegnato nell'attività
diabetologica ed in particolare per quanto attiene alla terapia
educativa, la Regione, anche sulla base delle iniziative promosse in
materia dalla Commissione regionale di coordinamento di cui
all'articolo 9, promuove ed attua specifici interventi in
collaborazione con le aree di formazione delle ASL e le competenti
strutture universitarie.
ARTICOLO 8
(Agevolazione dell'inserimento nelle attività lavorative)
1. La Regione,
nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d)
della l. 115/1987, attraverso specifici atti e provvedimenti di
propri organi, favorisce l'inserimento dei giovani diabetici nel
mondo del lavoro:
a) conferendo
alla Commissione diabetologica regionale di cui all'articolo 9 la
funzione di organo di tutela a cui esporre eventuali inadempienze o
violazioni all'articolo 8, comma 1 della l. 115/1987;
b) promuovendo
l'informazione presso le organizzazioni sindacali ed
imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive, sulla
legislazione vigente relativa alla patologia del diabete mellito;
c)
sensibilizzando gli enti pubblici e privati circa le necessità
terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei
dipendenti con figli minori affetti da diabete infanto-giovanile,
anche con l'eventuale inserimento di specifiche clausole
contrattuali nei rispettivi contratti aziendali o di categoria;
d) favorendo
l'attivazione di specifici contratti di formazione.
ARTICOLO 9
(Commissione diabetologica regionale)
1. Al fine di
verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi
e delle disposizioni normative vigenti, nonchè per garantire
interventi omogenei e qualificati e per il coordinamento delle
attività per la prevenzione e cura del diabete mellito, viene
istituita, presso l'Assessorato regionale alla Sanità , una apposita
Commissione regionale per l'assistenza diabetologica.
2. La
composizione della Commissione viene definita con apposito atto
deliberativo della Giunta regionale, informata la Commissione
consiliare competente ed assicurando la rappresentatività delle
componenti assistenziali e scientifiche, delle associazioni di
volontariato e delle strutture regionali coinvolte nella attività
assistenziale.
3. La
Commissione resta in carica due anni e fornisce annualmente una
relazione sull'attività svolta.
ARTICOLO 10
(Competenze della Commissione diabetologica regionale)
1. La
Commissione regionale:
a) rappresenta
organo di tutela per le persone affette da diabete mellito, le
quali possono segnalare inadempienze od omissioni nei loro confronti
per fatti che ledano i diritti riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge;
b) elabora protocolli diagnostici terapeutici e linee guida per
la malattia diabetica in conformità con atti nazionali ed
internazionali;
c) vigila e verifica sullo stato di attuazione delle normative di
legge riguardanti l'assistenza diabetologica;
d) promuove iniziative di aggiornamento del personale sanitario
da inserire nei programmi di formazione permanente del personale
del ruolo sanitario regionale;
e) sviluppa procedure di indagine epidemiologica e di valutazione
degli effetti di diversi schemi di trattamento;
f) ha funzione consultiva per ogni problematica relativa alla
patologia diabete mellito, ivi comprese le strutture e le
attività coinvolte nell'assistenza diabetologica.
2. La Commissione si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta
ordinaria od in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà
dei suoi membri.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino,
addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo |
www.agd.it
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