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LEGISLAZIONE REGIONALE ATTINENTE IL DIABETE

REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 GIUGNO 1999 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

DECRETO 4 giugno 1999.- Fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito anche da parte delle aziende commerciali di articoli sanitari 
 
L'ASSESSORE PER LA SANITÀ
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante: «Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito» prevede che le Regioni predispongano, nell'ambito dei propri piani sanitari i progetti obiettivo ad azioni programmabili per fronteggiare le malattie del diabete mellito considerate di rilevanza sociale;
Considerato che agli stessi le Regioni provvedono a fornire gratuitamente, tramite le AA.SS.LL. e sotto il diretto controllo dei servizi diabetologici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia;
Considerata l'opportunità di fornire direttive per la pratica ed uniforme attuazione sul territorio regionale della legge n. 115/87;
Visto il parere reso dall'IRS, secondo cui non vi sono indicazioni di carattere tecnico ostative alla possibilità di inserire anche le aziende commerciali di articoli sanitari nella fornitura di presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito;
Considerato che si tratta di ausili e presidi e non di medicinali o prodotti galenici, ed anche per venire incontro ai soggetti in questione, e sopperire alla patologia di cui sono affetti
;
 
Decreta:
Art. 1
Per i motivi di cui in premessa, la fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito può essere effettuata, oltre che direttamente dalle AA.SS.LL. ed ospedaliere e dalle farmacie private, anche per il tramite delle aziende commerciali di articoli sanitari.
 
Art. 2
La rimborsabilità dei presidi ed ausili di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione delle fustelle dei prodotti erogati.
 
Art. 3
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e decorrerà dal primo giorno della sua pubblicazione.
Palermo, 4 giugno 1999.
 
  SANZARELLO