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LEGISLAZIONE REGIONALE ATTINENTE IL DIABETE

REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 5 DICEMBRE 1998 - N. 61
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione
 

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane
 
Assessorato della sanità

DECRETO 28 settembre 1998. - Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti affetti da diabete 
 
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;
Visto il D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modifiche, in legge 25 gennaio 1990, n. 8;
Visti i decreti del Ministero della sanità dell'1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 1991, e del 5 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1991;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;
Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica», che detta le modalità di erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale nonché il regime delle esenzioni della partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini;
Vista la circolare n. 100/SCPS/15.162 dell'8 febbraio 1994, con la quale il Ministero della sanità fornisce alcune precisazioni circa l'applicazione delle disposizioni di cui alla precitata legge n. 537/93;
Considerato che ai servizi di diabetologia esistenti a Catania, Marsala e Palermo non possono accedere tutti i soggetti diabetici della Regione, per fruire dell'esenzione del pagamento della quota di partecipazione della spesa sanitaria;
Considerato che le strutture ambulatoriali per i soggetti diabetici previste dall'art. 2, comma 2, della legge n. 115/87, sopra citata, non sono state ancora individuate nel territorio della Regione siciliana e che la carenza di dette strutture comporta per i soggetti diabetici la necessità di chiedere le prestazioni sanitarie a specialisti di branche affini, quali la medicina interna e l'endocrinologia, con la conseguenza che vengono annullati i benefici previsti dal citato provvedimento del Ministero della sanità del 5 settembre 1991;
Dato atto che, nonostante le direttive impartite, si è registrata una non uniforme applicazione delle norme che regolamentano la materia in particolare per quanto attiene ai soggetti diabetici, come più volte rappresentato dall'associazione diabetici della provincia di Palermo;
Vista la nota 1N8/487 del 17 febbraio 1998, con cui è stato richiesto apposito parere tecnico all'Ispettorato regionale sanitario;
Viste le note 5N48/0768 del 29 luglio 1998 e 4N40/2623 del 25 agosto 1998, con le quali l'Ispettorato sanitario fornisce il parere tecnico sanitario;
Visto il decreto n. 90994 del 28 febbraio 1991 ed, in particolare, l'art. 4, punto a);
Ravvisata l'opportunità di dare concreta attuazione alle disposizioni sopracitate, concernenti le esenzioni, al fine di realizzare condizioni di uniformità di trattamento tra i soggetti diabetici residenti nella Regione con quelli del restante territorio nazionale affetti dalla stessa patologia;


 
Decreta:
Art. 1
1)  Per quanto in premessa indicato, i soggetti diabetici, in possesso della tessera ai sensi dell'art. 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115 o della cartella nominativa prevista dall'art. 4, punto a), del decreto n. 90994 del 28 febbraio 1991, per le visite specialistiche inerenti al diabete ed alle sue complicanze effettuate presso le divisioni di medicina interna o servizi di endocrinologia delle Aziende ospedaliere o policlinici universitari esistenti sul territorio della Regione, nonché presso le strutture ambulatoriali delle medesime branche specialistiche delle Aziende unità sanitarie locali, sono esentati dal corrispondere sia la quota di partecipazione alla spesa sanitaria secondo la disciplina dell'art. 1, punto a), del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modifiche nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, sia la quota fissa secondo quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 100/SCPS/95.162 dell'8 febbraio 1994.
2)  I soggetti indicati al comma precedente sono, altresì, esentati dal corrispondere sia la quota fissa di partecipazione alla spesa sanitaria secondo la disciplina dell'art. 1, punto a), del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modifiche nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, sia la quota fissa secondo quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 100/SCPS/P5.162 dell'8 febbraio 1994 per le visite specialistiche di altre branche mediche, purché la necessità di dette consultazioni sia certificata da specialisti in servizio presso le strutture indicate al comma superiore e gli stessi dichiarino che tali consultazioni sono correlate a complicanza della patologia diabetica.

 
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 1998.
 
  LEONTINI 

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