INFORMAZIONE SANITARIA
DECALOGO DEI DIRITTI E DEI DOVERI
La comunicazione e l'informazione fra persona assistita ed operatore
sanitario, sono essenziali per decidere della nostra salute. Questo decalogo,
elaborato sulla base di una proposta della Commissione Regionale di Bioetica, è
stato approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 223
del 26 luglio 1999
(Burt n.35 del 1/9/1999)
__________________________________________
Un'informazione reciproca, leale, corretta e completa fra i medici, gli altri operatori
sanitaria e la persona
assistita, condizione indispensabile per soddisfare i diritti di salute
dei cittadini
La persona assistita ha il dovere di
informare i medici e gli altri operatori sanitari su tutto
ciò che possa risultare utile e necessario per una migliore
prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza. I medici e gli altri operatori
sanitari devono garantire la massima attenzione nel rispetto delle
norme sul segreto professionale e sulla
riservatezza nel trattamento dei i dati personali.
È diritto» della persona assistita chiedere ed ottenere dal medico informazioni su tutto ciò che riguarda il
proprio stato di salute e, nel caso essa risulti affetta da una malattia, di
ricevere adeguate indicazioni su:
Ottenuta un'adeguata informazione sanitaria, è diritto della persona assistita
dare o negare il proprio consenso per le analisi e le terapie proposte. Il
medico, senza il consenso della persona assistita, non può intraprendere alcuna
attività di diagnosi e cura, eccetto nei casi previsti dalla legge e nelle
situazioni di necessità ed urgenza, quando il cittadino, al momento incapace di
esprimere la propria volontà, si trovi in imminente pericolo di vita.
La persona assistita ha diritto
- ad un'informazione onesta e serena, attraverso un linguaggio chiaro ed
essenziale, adeguato alla sue possibilità di comprensione, in relazione anche
al livello di cultura posseduto.
La persona assistita ha diritto
sempre ad un'informazione tramite colloquio con il medico
curante, anche se si ricorre all'aiuto di opuscoli informativi o
strumenti audiovisivi.
Il personale infermieristico e tecnico sanitario è tenuto a fornire
chiarimenti e spiegazioni esaurienti sugli aspetti di natura assistenziale e,
nei limiti delle specifiche competenze professionali, sui trattamenti sanitari
prestati.
La persona assistita ha il diritto
di leggere la propria cartella clinica, inserirvi, mediante il medico, delle
osservazioni personali ed ottenerne una copia. "
L'informazione è riservata esclusivamente alla persona assistita. Ai familiari ed a terzi è ammessa solo se il
cittadino lo consente o nei casi previsti dalla legge.
In caso di malati minori o infermi di mente, il diritto all'informazione e ad esprimere il consenso spetta ai genitori o
al tutore
Il personale sanitario è tenuto comunque a ricercare sempre la massima
partecipazione ottenibile di tali soggetti, garantendo in ogni caso anche ad
essi un'adeguata informazione.
Il cittadino ha sempre il diritto
di chiedere il parere di un altro medico di sua fiducia, nel rispetto delle competenze del medico curante.
Il cittadino a cui si propone la partecipazione ad eventuali sperimentazioni
cliniche ha diritto ad essere adeguatamente
informato:
- sugli scopi, sui benefici, sui disagi e sui rischi delle
stesse
La partecipazione alla sperimentazione è sempre libera ed è comunque
vincolata
ad un consenso esplicito e documentato del soggetto coinvolto.
__________________________________________________________
COME
COMPORTASI IN CASO DI DIFFICOLTA' NELL'APPLICAZIONE ANCHE DI UN SOLO PUNTO DEL
DECALOGO
| Home agd | Menu'
leggi | www.agd.it |
|