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LEGISLAZIONE REGIONALE ATTINENTE IL DIABETE

INFORMAZIONE SANITARIA 
DECALOGO DEI DIRITTI E DEI DOVERI

La comunicazione e l'informazione fra persona assistita ed operatore sanitario, sono essenziali per decidere della nostra salute. Questo decalogo, elaborato sulla base di una proposta della Commissione Regionale di Bioetica, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 223 del 26 luglio 1999

(Burt n.35 del 1/9/1999)

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Un'informazione reciproca, leale, corretta e completa fra i medici, gli altri operatori sanitaria e la persona assistita,  condizione indispensabile per soddisfare i diritti di salute dei cittadini

La persona assistita ha il dovere di informare i medici e gli altri operatori sanitari su tutto ciò che possa risultare utile e necessario per una  migliore prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza. I  medici e gli altri operatori sanitari devono garantire la massima attenzione nel rispetto delle norme sul segreto professionale e sulla riservatezza nel trattamento dei i dati personali. 

È diritto» della persona assistita chiedere ed ottenere dal medico informazioni su tutto ciò che riguarda il proprio stato di salute e, nel caso essa risulti affetta da una malattia, di ricevere adeguate indicazioni su:

  • la natura, durata ed evoluzione della medesima
  • le cure necessarie
  • le alternative di cura, ove esistono
  • la presumibile durata di un eventuale ricovero ospedaliere riflessi della malattia e delle cure sullo stato e la qualita' della propria vita
  • tutti i rimedi terapeutici ed assistenziali esistenti atti ad evitare o sedare gli eventuali stati di sofferenza e di dolore derivanti dalla malattia stessa e/o dalle relative attività diagnostiche e curative. 

Ottenuta un'adeguata informazione sanitaria, è diritto della persona assistita dare o negare il proprio consenso per le analisi e le terapie proposte. Il medico, senza il consenso della persona assistita, non può intraprendere alcuna attività di diagnosi e cura, eccetto nei casi previsti dalla legge e nelle situazioni di necessità ed urgenza, quando il cittadino, al momento incapace di esprimere la propria volontà, si trovi in imminente pericolo di vita.

La persona assistita ha diritto

  • ad un'informazione onesta e serena, attraverso un linguaggio chiaro ed essenziale, adeguato alla sue possibilità di comprensione, in relazione anche al livello di cultura posseduto.

La persona assistita ha diritto
sempre ad un'informazione tramite colloquio con il medico curante, anche se si ricorre all'aiuto di opuscoli informativi o strumenti audiovisivi.

Il personale infermieristico e tecnico sanitario è tenuto a fornire chiarimenti e spiegazioni esaurienti sugli aspetti di natura assistenziale e, nei limiti delle specifiche competenze professionali, sui trattamenti sanitari prestati.

La persona assistita ha il diritto
di leggere la propria cartella clinica, inserirvi, mediante il medico, delle osservazioni personali ed ottenerne una copia. "

L'informazione è riservata esclusivamente alla persona assistita. Ai familiari ed a terzi è ammessa solo se il cittadino lo consente o nei casi previsti dalla legge.

In caso di malati minori o infermi di mente, il diritto all'informazione e ad esprimere il consenso spetta ai genitori o al tutore
Il personale sanitario è tenuto comunque a ricercare sempre la massima partecipazione ottenibile di tali soggetti, garantendo in ogni caso anche ad essi un'adeguata informazione.

Il cittadino ha sempre il diritto

di chiedere il parere di un altro medico di sua fiducia, nel rispetto delle competenze del medico curante.

Il cittadino a cui si propone la partecipazione ad eventuali sperimentazioni cliniche ha diritto ad essere adeguatamente informato:

  • sugli scopi, sui benefici, sui disagi e sui rischi delle stesse

La partecipazione alla sperimentazione è sempre libera ed è comunque vincolata ad un consenso esplicito e documentato del soggetto coinvolto.

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COME COMPORTASI IN CASO DI DIFFICOLTA' NELL'APPLICAZIONE ANCHE DI UN SOLO PUNTO DEL DECALOGO


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