LEGGE 22 marzo 2001, n.85 -Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31-03-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
1. Al comma 2-bis dell’articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: “medici specialisti” sono inserite le seguenti: “nell’area della diabetologia e malattie del ricambio”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 22 marzo 2001 CIAMPI
N O T E: (dalla G.U.)
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione
competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legisiativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).
Nota all’art. 3, comma 1:
Il testo vigente dell’art. 119, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O.), come modificato dalla presente legge e’ il seguente:
“Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).
(Omissis).
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e’ effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unita’ sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e’ subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.”.
(Omissis).
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