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STATUTO DELLA
FEDERAZIONE INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE NELLA RIUNIONE DEL
22/MARZO 1980 TENUTASI A ROMA
Art.1)
Denominazione- E' costituita la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI REGIONALI PER L'ASSISTENZA AI GIOVANI DIABETICI
F.I.D.I.G.=
Art 2) Sede Federale - La sede legale della federazione é
stabilita in Roma presso ....
Art.3) .Scopi Federali - La federazione promuove gli
scambi di informazione fra le Associazioni Regionali aderenti
che gestiscono le proprie iniziative in piena autonomia. Tutela
gli interessi di queste ultime stimolando lo sviluppo della
divulgazione scientifica e della diffusione di informazioni ai
Giovani Diabetici, ai loro familiari, ad enti pubblici e privati
ed al pubblico; la Federazione sollecita al tresì Autorità
Legislative, Amministrative e Sanitarie a tutte le misure volte
al miglioramento dell'assistenza ai Giovani Diabetici.
Art.4) Organi Federali -
a) ASSEMBLEA GENERALE. E' costituita dai rappresentanti delle
Associazioni Federate che sono rappresentate regionalmente in
misura di 2 membri in regola con il versamento delle quote
annuali.
b) CONSIGLIO FEDERALE. E' eletto dall'Assemblea come sopra
costituita e composto da 5 membri che sono rielegibili. I membri
del consiglio restano in carica per un periodo di 3 anni. Il
Consiglio Federa le ha facoltà di assegnare ai suoi componenti
compiti ed incarichi specifici.
c) Presidente. E' eletto dal Consiglio Federale nel proprio
ambito per un periodo di 3 anni come pure il Vice Presidente e
sono rielegibili.
d) Collegio dei Revisori dei Conti. E' costituito da 3 revisori
dei Conti nominati dall'Assemblea. I membri durano in carica per
3 anni.
e) II Segretario Amministrativo é eletto dal consiglio al di
fuori del proprio ambito ed é rieleggibile.
f) LE CARICHE RAPPRESENTATIVE DELLA FEDERAZIONE SONO AFFIDATE
ESCLUSIVAMENTE A GENITORI DI GIOVANI DIABETICI O AI GIOVANI
DIABETICI.
ART.5) Funzione degli organi - L'Assemblea Generale é
convocata con avviso scritto contenente le date, il luogo della
doppia convocazione e l'ordine del giorno almeno 1 mese prima
con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. La convocazione, in
sede ordinaria spetta al Presidente e deve essere effettuata
almeno una volta all'anno; in sede straordinaria può essere
convocata su richiesta del Consiglio Federale ovvero di 1/3 dei
membri dell'Assemblea stessa. La riunione é valida, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno dei membri, in
seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
L'Assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno
mediante votazione a maggioranza semplice dei presenti.
All'Assemblea spetta l'elezione dei membri del Consiglio
Federale, l'approvazione del bilancio annua le e del rapporto
annuale predisposto dal Consiglio Federale. Il Consiglio
Federale é l'organo esecutivo dell'Assemblea: provvede
all'attuazione degli scopi sociali, redige i bilanci Federali
preventivi e consuntivi, adotta in genere tutte le iniziative e
tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento della
Federazione . Il presidente ha la rappresentanza legale a tutti
gli effetti della Federazione, di fronte ai terzi ed anche in
giudizio. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il
controllo sulla gestione economica della Federazione e ne
riferisce all'Assemblea.
Art.6) Mezzi della Federazione- I mezzi di finanziamento
della federazione sono costituiti: 1° da quote versate dalle
Associazioni Regionali aderenti in misura di una quota per
Associazione Regionale; la misura minima é fissata annualmente
dall'Assemblea. 2° da contributi straordinari o atti di
liberalità effettuati direttamente in favore della Federazione
ovvero da chiunque altro a qualsiasi titolo.
Art.7) Foro competente é quello di Roma. Per quant’altro
non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
norme del Codice Civile.
Art.8) Qualora nell'ambito della stessa Regione esistano
più Associazioni parteciperanno all'Assemblea della Federazione
i due membri eletti dalle Associazioni nell'ambito regionale
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