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STATUTO DEFINITIVO APPROVATO A
GROSSETO IN DATA 15/11/1980 CON
MANDATO DI REGISTRAZIONE NOTARILE A PADOVA AVVENUTO IN DATA
22/1/1981
Sottoscrissero
l'atto costitutivo della FDG i signori:
- BERTI Paolo dell'A.G.D. Regione Veneto
- GELLETTI Nereo dell'A.G.D. Friuli Venezia Giulia
- GRIMALDI Lamberto dell'A.G.D. Provincia
autonoma Bolzano
Art.1 DENOMINAZIONE
- E' costituita la Federazione Nazionale delle Associazioni per l'assistenza ai
Giovani Diabetici denominata F.D.G.
Art.2 SEDE FEDERALE - La sede legale della
Federazione e' stabilita in Padova, Via san Massimo n°59
Art.3 SCOPI FEDERALI - La federazione promuove
gli scambi di informazioni fra le Associazioni Regionali aderenti che gestiscono
le proprie iniziative in piena autonomia. Tutela gli interessi di queste ultime
stimolando lo sviluppo della divulgazione scientifica e della diffusione di
informazioni ai giovani diabetici, ai loro familiari, ad Enti Pubblici e privati
ed al pubblico. La Federazione sollecita altresì autorità legislative,
amministrative e sanitarie a tutte le misure volte al miglioramento
dell'assistenza ai giovani diabetici.
Art.4 ORGANI FEDERALI: Assemblea Generale
- è costituita dai rappresentanti delle associazioni federate che sono
rappresentate regionalmente in misura di due membri in regola con il versamento
delle quote annuali.
Consiglio Federale - E' eletto dall'Assemblea come
sopra costituita. E' composto da 5 membri che sono rielegibili. I membri del
Consiglio restano in carica per un periodo di tre anni; il Consiglio Federale ha
facoltà di assegnare ai suoi componenti compiti ed incarichi specifici.
Presidente - E' eletto dal Consiglio Federale nel
proprio ambito per un periodo di 3 anni come pure il Vice Presidente
e sono rielegibili.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - è costituito da
tre revisori dei conti nominati dall'Assemblea. I membri durano in carica 3
anni.
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO - E' eletto dal
Consiglio al di fuori del proprio ambito ed è rielegibile.
Le cariche rappresentative della Federazione sono affidate esclusivamente a
genitori di giovani diabetici o ai giovani diabetici.
Art.5 RIUNIONE DEGLI ORGANI -
l'Assemblea Generale è convocata con avviso scritto contenente le date ed il
luogo della doppia convocazione e l'ordine del giorno almeno un mese prima con
raccomandata con ricevuta di ritorno. La convocazione in sede ordi naria spetta
al Presidente e deve essere effettuata almeno una volta all'anno. In sede
straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Federale ovvero
da 1/3 dei membri dell'Assemblea stessa. La riunione è valida in prima
convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, in seconda
convocazione con qualsiasi numero di presenti.
L'ASSEMBLEA delibera sugli argomenti all'O.d.G.
mediante votazione a maggioranza semplice dei presenti. All'Assemblea spetta
l'elezione dei membri del Consiglio Federale, l'approvazione del bilancio
annuale e del rapporto annuale predi sposto dal Consiglio Federale.
IL CONSIGLIO FEDERALE è l'organo esecutivo dell'
Assemblea, provvede all'attuazione degli scopi sociali, redige i bilanci
federali preventivi e consuntivi, adotta in genere tutti i provvedimenti
necessari al buon funzionamento della Federazione.
IL PRESIDENTE ha la rappresentanza legale, a tutti
gli effetti, della Federazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI esercita il
controllo sulla gestione economica della Federazione e ne riferisce
all'assemblea.
Art.6 MEZZI DELLA FEDERAZIONE - I mezzi
di finanziamento della Federazione sono costituiti:
1°) da quote versate dalle Associazioni Regionali aderenti in misura di una
quota per associazione regionale. La misura minima è fissata annualmente
dall'Assemblea.
2°) da contributi straordinari o atti di liberalità effettuati direttamente in
favore della Federazione ovvero da chiunque altro a qualsiasi titolo
Art.7 Le modifiche al presente statuto sono deliberate
dall'assemblea Generale, appositamente convocata, con la presenza di almeno 2/3
dei membri ed a maggioranza semplice.
Art.8 Qualora nell'ambito della stessa regione esistano piu' associazioni
parteciperanno all'assemblea della federazione i due membri eletti dalle
associazioni nell'ambito regionale.
Art.8
REQUISITI PER L'ADESIONE ALLA
F.D.G. - ogni associazione e/o federazione
regionale deve essere costituita e regolarmente registrata con atto notarile e
deve perseguire scopi e finalità non in contrasto con l'art.3 del presente
statuto.
Art.10 Foro competente è quello di legge. Per
quant'altro non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
norme del Codice Civile |