
Attenzione! la L.R.49/89 E' STATA
ABROGATA dalla L.R.n°14 del 22/3/99
Legge Regionale 12 agosto 1989, n.49
Norme concernenti la prevenzione e la
cura del diabete mellito
REGIONE TOSCANA
Pubblicata sul supplemento straordinario al B.U.R.T. n°46 del 16/8/1989
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della legge
1. La Regione Toscana, in attuazione della legge 16 marzo 1987,
n. 115 e per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento dei compiti ivi
previsti, diretti alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione del
diabete mellito, istituisce, ad integrazione di quanto disposto dal piano sanitario
regionale approvato con L.R 6 dicembre 1984, n. 70, e in attesa della sua revisione, gli
organi e i servizi di cui ai successivi articoli.
2. Le strutture organizzative e le pertinenti dotazioni organiche nonché gli
interventi di loro competenza, come individuati della presente legge, erogano agli utenti
prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale nonché coerenti con i modelli
funzionali fissati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla L.R. 6 dicembre 1984, n.
70, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la
corrispondente efficacia dei criteri di erogazione delle attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione della patologia della malattia diabetica adulta e
pediatrica.
Art. 2
Commissione regionale per le attività
diabetologiche:
istituzione, compiti e composizione
1. E' istituita presso il Dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale la
Commissione regionale delle attività diabetologiche, quale organo consultivo e di
proposta della Giunta stessa ai fini delle sue funzioni di programmazione e di
coordinamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete mellito
relativamente:
- agli standards operativi di funzionamento per le attività erogate;
- ai protocolli per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue
complicanze, nonché ai modelli standards di comunicazione;
- al piano degli interventi operativi, quali la predisposizione delle mappe di rischio;
- alle attività di formazione ed aggiornamento del personale medico ed infermieristico
da inserire nei programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del
ruolo sanitario regionale;
- alla ricerca epidemiologica;
- al controllo di qualità delle prestazioni erogate dal sistema di intervento;
- ai contenuti e strumenti didattici da utilizzare nella rete di intervento regionale
per le attività di educazione rivolte ai pazienti diabetici e alle loro famiglie;
- alle direttive annuali per specifiche iniziative di educazione sanitaria sulla
malattia diabetica emanate dalla giunta regionale;
- allo studio di fattibilità di progetti e azioni programmate dirette ad affrontare la
malattia diabetica secondo contributi polispecialistici ed in linea con le più' moderne
tecniche e metodiche terapeutiche.
2. I risultati epidemiologici e statistici nonché l'eventuale rilievo di scostamenti
dai protocolli regionali saranno comunicati, per quanto di rispettiva competenza, alla
Giunta regionale e alle commissioni professionali di cui ai Decreti Presidenziali che
rendono esecutive le convenzioni nazionali per la medicina e la pediatria di base.
3. La Commissione di cui al primo comma, nominata dalla Giunta regionale e la cui
composizione viene comunicata alla Commissione consiliare competente, è così costituita:
- assessore regionale alla sanità o suo delegato, con funzioni di presidente;
- un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Medici;
- due dirigenti del ruolo unico del personale regionale assegnati rispettivamente al
Servizio assistenza sanitaria specialistica e al Servizio attività distrettuali del
Dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale;
- responsabile del centro di riferimento regionale per il diabete mellito in età
adulta, di cui al successivo primo comma dell'art. 3;
- responsabile del centro di riferimento regionale per il diabete mellito in età
evolutiva, di cui al successivo secondo comma dell'art. 3;
- due responsabili delle localizzazioni multizonali tra quelle individuate ai sensi del
successivo art. 7;
- un operatore medico assegnato agli ambulatori antidiabetici ospedalieri zonali
arrivati in attuazione della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70;
- un rappresentante dei medici di base, designato dalla Federazione Medici di Medicina
Generale (FIMMG);
- un rappresentante dei medici pediatri di base, designato dalla Federazione Italiana
Medici Pediatri (FIMP);
- quattro rappresentanti delle Associazioni dei diabetici maggiormente rappresentative,
dei quali uno effettivo e uno supplente per le Associazioni diabetici adulti e uno
effettivo e uno supplente per le Associazioni diabetici in età evolutiva. I membri
supplenti partecipano ai lavori della commissione di cui al primo comma, solo in caso di
assenza e impedimento dei membri effettivi e su loro esplicita delega motivata;
- un operatore medico delle unità operative di oculistica delle
U.S.L.;
- un funzionario del ruolo unico del personale regionale assegnato al dipartimento
sicurezza sociale della Giunta regionale di qualifica funzionale non inferiore alla
settima, con funzioni di segretario.
4. La commissione regionale viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti. Tale commissione, che rimane in carica tre anni, presenta ogni
anno alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nonché una relazione
finale sui risultati conseguiti nel triennio. Copia di tale relazione viene trasmessa alla
Commissione consiliare competente.
5. Ai componenti la commissione regionale, ove ne ricorrano le condizioni, spettano le
indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme regionali
vigenti per i dipendenti regionali inquadrati nella seconda qualifica funzionale
dirigenziale fatta eccezione per i dipendenti della Regione per i quali è fatto
riferimento alla corrispondente qualifica funzionale di inquadramento.
Art. 3
Centri regionali di riferimento
1. E' istituito il Centro regionale di riferimento per il diabete mellito in età
adulta presso la Usl n. 12 (area pisana). Le relative funzioni sono affidate all'unità
operativa di malattie del ricambio dell'Università degli studi di Pisa operante in regime
di convenzione con la predetta Usl.
2. E' istituito il Centro regionale di riferimento per il diabete mellito in età
evolutiva presso la Usl 10/E (area fiorentina). Le relative funzioni sono affidate
all'unità operativa di clinica pediatrica n. 1 dell'Università degli Studi di Firenze
operante in regime di convenzione con la predetta Usl.
3. Nell'ambito degli interventi fissati dal'art. 5, terzo comma, della legge 16 marzo
1987, n. 115, i Centri di cui ai commi precedenti, ciascuno per le pertinenti fasce
d'età, provvedono in particolare:
a) alla elaborazione e all'applicazione di protocolli diagnostici e terapeutici
finalizzati alla prevenzione delle complicanze del diabete;
b) al monitoraggio epidemiologico sul territorio regionale: gestione del registro
regionale del diabete mellito insuino-dipendente e non, studio della prevalenza e
incidenza del diabete, studio della prevalenza delle complicanze microangiopatiche e altre
attività rivolte allo stesso obiettivo;
c) alla ricerca, sviluppo e applicazione di tecniche avanzate riguardanti la diagnosi
precoce e la terapia della malattia diabetica;
d) alla prevenzione, diagnosi e cura delle complicanze;
e) allo sviluppo e applicazione di tecniche avanzate quali:
reflettometri,
microinfusori portatili di insulina, pancreas artificiale, fotocoagulazione laser,
dialisi, trapianto di pancreas, sistemi informativi computerizzati;
f) allattività di assistenza e consulenza con particolare riferimento ai
soggetti che necessitano di un intervento diagnostico e terapeutico di alta
specializzazione;
g) alla promozione di attività di educazione sanitaria
rivolta ai soggetti affetti da diabete mellito, ai loro familiari e alla popolazione, per
la conoscenza dei problemi legati al diabete in età evolutiva, in coordinamento con i
servizi territoriali di medicina scolastica e sportiva, con particolare riferimento
all'organizzazione di campi scuola, con gli organi sanitari delle Forze Armate competenti
per territorio e con gli organi periferici del Ministero del lavoro anche ai fini di cui
ai commi 1- 2- 3 dell'art. 8 della Legge n. 115 del 16/3/1987. L'attività di educazione
sanitaria, posta in essere dei Centri regionali di riferimento deve comunque essere
conforme a quanto previsto dalla deliberazione adottata ogni anno dal Consiglio regionale
recante il programma regionale di educazione sanitaria.
Art.4 - omissis
Art.5 - omissis
Art.6 - omissis
Art. 7
Livello Multizonale
1. Ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. c), della Legge 16 marzo 1987, n. 115, sono
istituite nelle Usl strutture multizonali che svolgono le loro attività, di norma, in
regime ambulatoriale e di day-hospital, assicurando:
- l'applicazione dei protocolli diagnostici e terapeutici finalizzati alla prevenzione
delle complicanze del diabete;
- la consulenza con le unità operative ospedaliere del relativo bacino di utenza in
occasione del ricovero di diabetici;
- il raccordo funzionale ed operativo con i presidi ospedalieri delle Usl del proprio
bacino di utenza e con i medici o i pediatri di base;
- il coordinamento per l'applicazione di programmi di educazione sanitaria rivolta ai
soggetti affetti da diabete mellito finalizzata al raggiungimento dell'autogestione dela
malattia. Per i fini predetti, l'attività è svolta anche in collaborazione con gli
Organi delle associazioni rappresentative degli assistiti di cui alla presente legge;
- la gestione dei presidi sanitari per i pazienti diabetici, di cui alla lettera e) del
terzo comma dell'art. 3 della presente legge, secondo modalità uniformi su tutto il
territorio regionale;
- i protocolli per l'assistenza domiciliare per il diabetico anziano
- le iniziative in favore del diabetico in età evolutiva in coordinamento con i
servizi territoriai di medicina scolastica e sportiva conformemente a quanto previsto alla
lettera g) del terzo comma dell'art. 3 della presente legge.
2. E' riconosciuta attività specialistica per il trattamento del diabete mellito in
età adulta alle Usl indicate, con relativo bacino di utenza multizonale, nell'allegato
n.7 della L.R. 6 dicembre 1984 n. 70 come modificato dal successivo art. 8.
3. Per garantire le attività di cui al primo comma sono istituite unità operative
oppure sezioni aggregate ad una unità operativa di medicina generale secondo i criteri e
le dotazioni organiche previsti rispettivamente negli allegati n. 4 e n. 2 della L.R. 6
dicembre 1984, n. 70, come modificati ed integrati degli articoli 9 e 10 della presente
legge in relazione alle Usl ivi indicate.
4. E' riconosciuta attività specialistica di diabetologia per il trattamento del
diabete mellito in età evolutiva alle Usl individuate con il relativo bacino di utenza
multizonale nell'allegato n. 7 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, come modificato
dall'art. 8 della presente legge.
Art. 8
Integrazione dell'allegato n. 7 di cui all'art. 35 della L.R. 6
dicembre 1984, n. 70
1. Alla fine dell'allegato n. 7 - Attività multizonali per USL di assegnazione e
bacino di competenza - di cui all'art. 35 della L.R. 6 dicembre 1984 n. 70 è aggiunta la
seguente tabella:
ATTIVITA'
MULTIZONALE
|
USL DI
COMPETENZA
|
USL COMPRESE NEL
BACINO DI UTENZA
|
Centro di riferimento per il diabete mellito
in età adulta
|
12 Area Pisana |
Tutte le USL del territorio regionale,
oltre all' attività multizonale per leUSL
15, 16 |
Diabetologia
(per soggetti in età adulta)
|
2. Area di Massa e Carrara |
1 |
3. Versilia - |
- |
6. Piana di Lucca |
4, 5 |
7. Valdinievole |
17 |
8. Area Pistoiese |
- |
9. Area Pratese |
- |
10/C. Area Fiorentina |
10/B, 10/F, e 18 |
10/D. Area Fiorentina |
10/G, 11 |
10/E. Area Fiorentina |
10/A |
10/H. Sub Area Fiorentina |
20/A, 20/B |
12. Area Pisana |
15, 16 |
13. Area Livornese |
14, 25, 26 |
23. Area Aretina nord |
21, 22, 24 |
28. Area Grossetana |
27,29 |
30. Area Senese |
19, 31, 32 |
|
|
|
Centro di riferimento per il diabete mellito
in età evolutiva
|
10/E. Area Fiorentina |
Tutte le USL del territorio regionale, oltre
all' attività multizonale per le USL
aree 10, 11, 18, 20/B |
Diabetologia
(per soggetti in età evolutiva)
|
2. Area di Massa e Carrara |
1 |
6. Piana di Lucca |
3, 4, 5 |
8. Area Pistoiese |
7 |
9. Area Pratese |
- |
10/E. Area Fiorentina |
10, 11, 18, 20/B |
12. Area Pisana |
15,16,17 |
13. Area Livornese |
14,25,26 |
23. Area Aretina nord |
20/A, 21, 22, 24 |
28. Area Grossetana |
27, 29 |
30. Area Senese |
19, 31, 32 |
Art. 9 - omissis
Art.10 - omissis
Art. 11
Personale per le attività
diabetologiche multizonali nei soggetti in età evolutiva
1. Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 6 dicembre 1984, n.
70, per l'attività diabetologica multizonale nei soggetti in età evolutiva assicurata
dalle Usl di cui all'allegato 7) della predetta L.R. 70/1984, come integrato dall'art. 8
della presente legge, il personale è individuato all'interno dell' U.O. di pediatria.
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività
nei modi e nelle forme di cui al primo comma, le Usl di competenza individuano altri
profili professionali idonei fra il personale dei dipartimenti
ineterdisciplinari, quali
lo psicologo e il dietista.
Art. 12
Livello di base
1. Al fine di formare un sistema organizzativo capace di permettere l'erogazione di
interventi omogenei e articolati su tutto il territorio regionale le Usl assicurano la
realizzazione del metodo dipartimentale interdisciplinare per il funzionamento delle
attività diabetologiche mediante il coordinamento delle strutture ospedaliere e dei
medici di base.
2. I cittadini diabetici residenti in Toscana accedono, in via normale, ai vari livelli
di intervento su prescrizione del medico di base. Tale richiesta deve essere accompagnata
da una relazione del predetto medico riportante le motivazioni ed i dati sanitari
contenuti nella scheda informativa prevista dall'allegato B del D.M. 7/1/1988 n. 23. I
livelli specialistici di intervento sono tenuti a rilasciare una relazione per il medico
di base.
3. I medici e i pediatri di base operano in contatto con gli ambulatori diabetologici
ospedalieri di cui alla L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, e con i livelli organizzativi
previsti dalla legge, utilizzando predefiniti protocolli diagnostico-terapeutici e modelli
standard di comunicazione di cui al precedente art. 2. I predetti operatori svolgono, in
particolare, i compiti inerenti
- all'applicazione di protocolli diagnostico-terapeutici;
- all'individuazione di soggetti a rischio;
- all'attivazione di controlli e indagini per la prevenzione delle complicanze e della
loro progressione;
- alla partecipazione all'educazione sanitaria;
- alla risoluzione di malattie intercorrenti in corso di diabete.
Art. 13
Norma Finale
. . . . . . . . . . . .
4. La Giunta regionale e le Usl, per il raggiungimento
delle finalità di cui alla presente Legge, si avvalgono della collaborazione delle
associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla L.R. 7 maggio 1985,
n. 58, con particolare riferimento ai programi di educazione sanitaria come previsto dalla
lett. g), del terzo comma, dell'art. 3 della presente legge.
Art.14 - omissis
Firenze 12 agosto 1989
Attenzione! La L.R.49/89 E' STATA
ABROGATA dalla L.R.n°14 del 22/3/99
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