
Legge Regionale n°14 del 22/03/1999
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 (Finalita)
1. - La Regione
Toscana, in attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni
per la prevenzione e la cura del diabete mellito" riconosce
il diabete mellito come malattia di alto interesse sociale.
2. - Per fronteggiare la malattia del diabete mellito la Regione Toscana
si propone di attuare interventi rivolti:
a) alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alladeguata terapia del diabete e delle
sue complicanze;
b) alla realizzazione di attivita
mirate di educazione sanitaria;
c) alla definizione di una organizzazione idonea ad assicurare
allutente un percorso assistenziale certo e coordinato su
tutto il territorio regionale;
d) allo sviluppo di azioni sinergiche tra i centri specialistici, la medicina e la
pediatria di base e le associazioni di volontariato;
e) al monitoraggio epidemiologico.
3. - Le strutture organizzative, nonche gli interventi di
loro competenza cosi come disciplinati dalla LR 30 settembre 1998, n. 72
"Norme sulle procedure e gli strumenti della programmazione
sanitaria e sullorganizzazione del servizio sanitario regionale" e
dallazione programmata di cui allart. 2 della presente legge, erogano agli
utenti prestazioni uniformi su tutto il territorio regionale, perseguendo
la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la
corrispondente efficacia dei criteri di erogazione delle attivita di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della patologia della malattia
diabetica adulta e pediatrica.
Art. 2
(Disposizioni programmatiche)
1. -
Gli strumenti organizzativi e tecnici
finalizzati al raggiungimento degli interventi di cui allart. 1, comma
2, sono disciplinati con specifica Azione
programmata di rilievo regionale da adottare
nellambito del piano sanitario regionale ai sensi dellart.
27, comma 3, della LR 2 gennaio 1995, n. 1 "Disciplina
sullorganizzazione e funzionamento delle Unita
Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e 4 del DL
30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni" e dellart. 9 della
LR 72/98.
2. - La costituzione, composizione e funzioni della Commissione
regionale per le attivita diabetologiche sono
disciplinati nellambito della specifica azione programmata di cui al comma 1.
Art. 3
(Abrogazioni)
1. - La legge regionale 12 agosto 1989, n. 49 "Norme concernenti
la prevenzione e la cura dei diabete mellito" e abrogata.
La presente legge e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Toscana.
Marcucci (incaricata con DPGR n. 221/15.6.95)
Firenze, 22 marzo 1999
La presente legge e stata approvata dal
Consiglio Regionale il 17.2.99 ed e stata vistata dal Commissario del Governo il
17.3.99
A.G.D. Grosseto - Aggiornamento del 9/4/99
|