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LEGISLAZIONE REGIONALE ATTINENTE IL DIABETE

 

Legge Regionale n°14 del 22/03/1999
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1 (Finalita’)

1. - La  Regione Toscana,   in attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115  "Disposizioni per   la prevenzione  e la  cura del diabete mellito" riconosce  il diabete  mellito  come  malattia  di  alto interesse sociale.

2. - Per  fronteggiare la  malattia del  diabete mellito la Regione Toscana si propone di attuare interventi rivolti:

a) alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’adeguata terapia del diabete e delle sue complicanze;
b) alla    realizzazione    di  attivita’   mirate  di  educazione sanitaria;
c) alla  definizione di  una organizzazione  idonea ad assicurare
all’utente un  percorso assistenziale  certo e  coordinato  su tutto il territorio regionale;
d) allo sviluppo di azioni sinergiche tra i centri specialistici, la medicina  e la   pediatria di  base  e  le  associazioni  di volontariato;
e) al monitoraggio epidemiologico.

3. - Le  strutture organizzative,  nonche’ gli  interventi di   loro competenza cosi’ come disciplinati dalla LR 30 settembre 1998, n. 72 "Norme  sulle procedure  e gli  strumenti della programmazione sanitaria e sull’organizzazione del servizio sanitario regionale" e dall’azione programmata di cui all’art. 2 della presente legge, erogano agli   utenti prestazioni  uniformi su tutto il territorio regionale, perseguendo   la migliore  utilizzazione delle  risorse disponibili e verificando la corrispondente efficacia dei criteri di erogazione  delle attivita’  di prevenzione,  diagnosi, cura e riabilitazione della  patologia della malattia diabetica adulta e pediatrica.

Art. 2 (Disposizioni programmatiche)

1. -  Gli   strumenti   organizzativi   e  tecnici   finalizzati  al raggiungimento degli  interventi di cui all’art. 1, comma 2, sono disciplinati   con   specifica  Azione   programmata  di    rilievo regionale da  adottare nell’ambito  del piano sanitario regionale ai sensi  dell’art. 27,  comma 3,  della LR   2 gennaio 1995, n. 1 "Disciplina  sull’organizzazione  e   funzionamento  delle  Unita’ Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e  4 del  DL 30.12.1992,  n. 502  e successive modificazioni" e dell’art. 9 della LR 72/98.

2. - La  costituzione, composizione  e funzioni  della  Commissione regionale  per  le  attivita’  diabetologiche  sono   disciplinati nell’ambito della specifica azione programmata di cui al comma 1.

Art. 3 (Abrogazioni)

1. - La legge regionale 12 agosto 1989, n. 49 "Norme concernenti la prevenzione e la cura dei diabete mellito" e’ abrogata.
La presente  legge e’  pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Marcucci (incaricata con DPGR n. 221/15.6.95)

Firenze, 22 marzo 1999                    

La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio Regionale il 17.2.99 ed e’ stata vistata dal Commissario del Governo il 17.3.99

A.G.D. Grosseto - Aggiornamento del 9/4/99